In pagamento le nuove remunerazioni del clero
giovedì 27 febbraio 2020
Con la prima remunerazione del 2020, relativa al mese di gennaio, i sacerdoti inseriti nel sistema Cei per il sostentamento del clero hanno percepito un aumento medio di 20 euro lordi. Il ritocco, intervenuto dopo diversi anni di stop, è effetto dell'adeguamento delle remunerazioni partendo dal cosiddetto "punto base", salito quest'anno da 12,36 a 12,61 euro. Il diritto al sostentamento, previsto dalla legge 222 del 1985, è riconosciuto ai sacerdoti, italiani e stranieri, che svolgono il loro ministero pastorale in una diocesi italiana purché a tempo pieno. Alla remunerazione si accompagna il versamento dei contributi previdenziali presso il Fondo Clero dell'Inps. Una particolare attenzione è riservata inoltre ai sacerdoti che prestano servizio presso i Tribunali ecclesiastici in materia di nullità matrimoniale. Tuttavia in questi casi l'importo della remunerazione spetta in percentuali via via ridotte in proporzione al numero delle diocesi che afferiscono al Tribunale ecclesiastico di riferimento. La Cei ha fornito nuovi indirizzi, in vigore dal 1° gennaio 2020, per coloro che, essendo inseriti nel sistema di sostentamento, svolgono presso i Tribunali e con modalità occasionale, la funzione di giudice, di uditore, di difensore del vincolo o di assessore. A giudizio del Vescovo o del Moderatore possono ricevere una remunerazione pari a quella del difensore del vincolo a tempo parziale. Invece per coloro che, sacerdoti o religiosi, prestano servizio in Tribunale in modalità part time oppure occasionale, ma che non sono inseriti nel sistema di sostentamento, spetta una remunerazione lavorativa, corrisposta dal Tribunale in base ad uno specifico accordo contrattuale. La misura equa del compenso sarà adeguata, a giudizio del Moderatore, alle diverse remunerazioni prestabilite dalle Determinazioni della CEI sulla materia. In questa seconda situazione il compenso perde la natura alimentare propria delle remunerazioni sacerdotali ed assume la caratteristica di reddito imponibile ai fini lavorativi e con il conseguente assoggettamento alla assicurazione pensionistica nella Gestione Separata Inps. Accanto ai sacerdoti, i laici che operano come patroni stabili nei Tribunali ecclesiastici operano in piena autonomia professionale e sono soggetti ai comuni obblighi in materia di fisco e di previdenza.
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