I contributi del «don» straniero
giovedì 26 gennaio 2012
La riforma, tuttora in corso, del Fondo Inps per il clero (legge 488 del 1999) ha esteso l'obbligo assicurativo, già stabilito per i sacerdoti italiani residenti in Italia, anche agli italiani operanti all'estero (sacerdoti «fidei donum») e ai sacerdoti stranieri che operano in Italia a servizio di una diocesi italiana.
Il legislatore ha così preso atto del fenomeno della mobilità in entrata e in uscita dall'Italia, che coinvolge anche gli ambiti religiosi. A partire dal 1° gennaio 2000, i sacerdoti stranieri versano i contributi pensionistici al Fondo Inps, con le stesse modalità e negli stessi importi dovuti dai sacerdoti italiani in Italia.
Già da prima della riforma del Fondo, la Conferenza episcopale italiana ha riservato una particolare regolamentazione al servizio dei sacerdoti «fidei donum» e degli stranieri in Italia. La parità di condizioni pastorali ha indotto la Cei ad inserire nel sistema di sostentamento del clero italiano anche i sacerdoti incardinati in diocesi estere ma presenti temporaneamente in Italia al servizio di diocesi italiane. Nel sostentamento possono rientrare, in particolare, gli incardinati all'estero anche se sono cittadini italiani.
La cooperazione e lo scambio tra la diocesi estera e la diocesi italiana sono regolati da una convenzione («Atto di accoglienza») che dà titolo al sacerdote interessato ad essere inserito nel sistema di sostentamento e ad usufruire della copertura previdenziale ed assistenziale prevista dalla legislazione italiana in materia (contributi e pensioni Inps e assistenza del Servizio sanitario nazionale).
L'accoglienza degli stranieri è regolata da convenzioni diverse che riguardano: a) i sacerdoti secolari provenienti da territori di missione ed inviati in Italia per il servizio di cooperazione missionaria tra le Chiese oppure per il servizio di assistenza pastorale agli immigrati; b) provenienti da territori diversi da quelli di missione e che svolgono il servizio ministeriale oppure l'assistenza pastorale agli immigrati in base ad una convenzione tra la diocesi che invia e la diocesi che accoglie; c) sacerdoti secolari costretti a lasciare il proprio paese per gravi motivi ed incaricati di servizi pastorali in Italia.
I sacerdoti religiosi stranieri possono rientrare nel sistema di sostentamento ma sono esclusi dalla assicurazione Inps alla pari dei religiosi italiani.
Non hanno, invece, titolo ad essere inseriti nel sistema di sostentamento i sacerdoti stranieri presenti in Italia per motivi di studio, a prescindere dalla qualificazione secolare o religiosa, non prestando servizio a tempo pieno a favore delle diocesi italiane.
Presso l'Istituto centrale per il sostentamento è in corso la verifica di eventuali anomalie nell'inquadramento ecclesiastico dei sacerdoti stranieri operanti presso le diocesi italiane in base alla rispettiva convenzione. Il trasferimento del sa-cerdote in altra diocesi italiana richiede la stipula di una nuova convenzione.
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