Gli adeguamenti per le pensioni
giovedì 15 dicembre 2011
Isacerdoti pensionati nel Fondo di previdenza per il clero riscuoteranno il prossimo 2 gennaio la rata mensile rivalutata al costo della vita, con l'aggiunta di un provvisorio 2,6%. Spetta inoltre un piccolo conguaglio dello 0,2% sugli importi pagati nel corso del 2011. L'importo minimo della pensione sale così a 481 euro lordi. Si tratta di misure "in itinere", come per il resto della riforma previdenziale, al vaglio in questi giorni del Parlamento. Al trattamento minimo vengono aggiunte le maggiorazioni annuali (dette anche «supplementi» o «quote aggiuntive»), tante quante sono gli anni di contribuzione accreditati al sacerdote dopo aver maturato l'anzianità minima di versamenti. Contemporaneamente, il 1° gennaio 2012 segna anche la penultima tappa, prevista dalla riforma del Fondo dell'anno 2000, nel percorso che vede il minimo contributivo aumentare gradualmente da 10 a 20 anni entro l'anno 2013. In vista del gradino finale, dal 2012 sono richiesti almeno 19 anni di versamenti utili per la pensione di vecchiaia.
Seguendo le regole della vecchia riforma del Fondo, le maggiorazioni si applicano ora dopo il diciannovesimo anno di versamenti. Il singolo importo aggiuntivo, anche questo rivalutato, sale nel 2012 a 5,54 euro. Complessivamente, la pensione di vecchiaia con 40 anni di contributi può raggiungere un massimo di 597 euro lordi, essendo composta dall'importo minimo di 481euro (per i primi 19 anni di versamenti) e da 111euro per maggiorazioni (pari a 21 anni per 5,54).
Curiosità. Nella consueta circolare di fine anno (prossima alla pubblicazione) sul rinnovo generale delle pensioni, l'Inps indica in maniera erronea (all. 1, tabella C) che la maggiorazione è dovuta per ogni anno di contribuzione «eccedente il decimo». Questa indicazione non è stata mai aggiornata, avendo perso validità sin dall'anno 2000, ed induce a spiacevoli equivoci. Nella stessa tabella l'Istituto di previdenza tuttora registra e rivaluta ogni anno pensioni di pura archeologia. Si tratta di assegni di vecchia data e ormai estinti, sotto i 100 euro, concessi a sacerdoti che avevano già superato i 70 anni di età nel 1959 e che, secondo il calendario, avrebbero oggi una splendida età: non meno di 123 anni.
Riforma Monti. Le pensioni dei sacerdoti non sono toccate dal blocco delle rivalutazioni previste dalla riforma, grazie al basso livello dei trattamenti pensionistici in vigore nel Fondo Clero. Rientrano ampiamente sia nel limite dei 936 euro, che beneficiano della rivalutazione al 100% del costo della vita, sia in quello di 1.400 euro mensili (il triplo della quota minima, salvo ulteriori modifiche) e che avrà una indicizzazione ridotta. Vale invece anche per i sacerdoti, come comuni cittadini, essere soggetti alla limitazione dei pagamenti in denaro contante oltre un importo di 1000 euro, ed essere, in ogni caso, titolari di un conto corrente postale o bancario. Inoltre, è ora vietato alle pubbliche amministrazioni (Inps, Inpdap ecc.) pagare in contanti pensioni, stipendi o altri compensi, per somme superiori a 500 euro, limite oltre il quale è obbligatorio l'accreditamento su conto corrente postale o bancario.
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