Docenti e scuole paritarie: la precisazione Inps sui contributi
giovedì 30 agosto 2018
Ripartono dal 1° settembre i pensionamenti nella scuola, da sempre collegati all'inizio dell'anno scolastico per evitare interruzioni nell'azione formativa degli studenti. Sono circa 42 mila i dipendenti, fra dirigenti, docenti ed altri operatori, che sono riusciti a raggiungere in questa tornata i requisiti richiesti. Ma già ora un'altra, e si presume più folta schiera di interessati, si appresta ad utilizzare nuovi canali della legge per utilizzare la prossima uscita dei pensionamenti nel 2019, salvo favorevoli imprevisti come avvenuto in occasione delle pensioni con l'Ape.
Alla lista dei requisiti pensionistici Fornero e ante Fornero si aggiungeranno – questione di tempo – le annunciate misure del governo di "Quota 100" (prevedibili 64 anni di età e 36 di contributi) ed "Opzione donna" (pensione tutta contributiva) che allargheranno le maglie per le uscite dalla scuola. Ovviamente se gli interessati saranno in possesso di una posizione contributiva idonea e completa. Ritorna quindi di attualità la circolare dell'Inps 169 del 15 novembre 2017 sulla regolarità delle contribuzioni dei pubblici dipendenti, compresi i docenti di religione e i docenti nelle scuole paritarie, in particolare se interessati ad una sistemazione della posizione contributiva.
Scuole paritarie. L'Istituto precisa che dal 1° gennaio 2019 potranno continuare a sistemare la loro posizione contributiva senza incorrere in eventuali effetti della prescrizione sul riconoscimento di altri periodi di lavoro nel pubblico.
L'amministrazione interessata non potrà più regolarizzare i versamenti mancanti e prescritti secondo la prassi in uso nell'ex Inpdap, ma dovrà sostenere un onere corrispondente alla rendita vitalizia in vigore nelle gestioni private dell'Inps.
Un'eccezione riguarda unicamente gli insegnanti delle scuole primarie paritarie, gli insegnanti degli asili eretti in enti morali e delle scuole dell'infanzia comunali. Questi lavoratori sono iscritti alla Cassa Pensioni Insegnanti (CPI), e nell'ipotesi di prescrizione dei contributi, il datore di lavoro può sostenere l'onere della rendita vitalizia, ma nel caso in cui non vi provveda, è direttamente il lavoratore che dovrà pagare l'onere necessario per vedersi valorizzato il periodo sulla posizione assicurativa.
L'Inps ricorda che i dipendenti che vogliano comunque verificare la propria situazione contributiva, possono farlo dal sito istituzionale accedendo, tramite pin, all'estratto conto personale e verificarne la correttezza. In caso di lacune e/o incongruenze possono richiedere la variazione della posizione assicurativa (RVPA), istanza non soggetta ad alcun termine perentorio.
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