Clero, pensione con il cumulo
giovedì 2 marzo 2006
Il nuovo decreto legislativo sulla totalizzazione dei contributi versati in più gestioni previdenziali si applica anche ai sacerdoti iscritti ed ex iscritti al Fondo di previdenza per il clero. La novità, finora timidamente ipotizzata nei carteggi tra l'Inps ed il ministero del Lavoro, finalmente campeggia, nero su bianco, sulla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio scorso.
Spazzando via qualsiasi dubbio, il decreto pone il Fondo clero su un piano di assoluta parità di trattamento rispetto all'assicurazione generale obbligatoria ed alle altre gestioni previdenziali "sostitutive", "esclusive" od "esonerative" che beneficiano del cumulo contributivo. Il riconoscimento ufficiale della pari dignità del Fondo apre la strada anche a nuove iniziative di armonizzazione della previdenza dei sacerdoti al sistema pensionistico in atto. La forza della legge distrugge, inoltre, e in modo irreversibile, il generico divieto di cumulo di contributi previsto tra le regole del Fondo nel lontano 1973.
La conquista della pensione. La totalizzazione può essere chiesta anche dai familiari eredi del sacerdote che sia deceduto prima di aver acquisito il diritto alla pensione. Il trattamento di vecchiaia "totalizzato" nel Fondo Clero, oppure in qualsiasi altra gestione previdenziale, si ottiene a queste condizioni: a) aver versato almeno 6 anni di contributi (obbligatori, figurativi, da riscatto ecc.) in ciascuna delle gestioni interessate, b) i contributi lavorativi non devono essere contemporanei a quelli del Fondo, c) aver compiuto i 65 anni sia gli uomini sia le donne, d) possedere complessivamente almeno 20 anni di contributi, e) non conta l'età se si hanno complessivamente 40 anni di contributi.
Cambia il Fondo. Queste condizioni incidono, in maniera particolare, su due regole pensionistiche del Fondo Clero. La prima è quella che prevede la pensione di vecchiaia a 68 anni di età con almeno 20 anni di contributi. In realtà, questo livello è richiesto ai sacerdoti solo a partire dal 2013, tanto che oggi, in via temporanea, sono sufficienti 15 anni di contributi. Se si totalizza, valgono solo 65 anni di età (3 meno del requisito ordinario) ma 20 anni di contributi come minimo (5 in più di quelli oggi sufficienti).

La seconda regola per la pensione di vecchiaia del Fondo esige 40 anni di contributi ma con 65 anni di età. Se si totalizza, il requisito di 65 anni non è più richiesto. Questa situazione mette in risalto come il limite di età, che è stato imposto al Fondo Clero dalla finanziaria del 2000, sia in realtà una singolare condizione peggiorativa che non esiste in nessun altra gestione previdenziale.


Pensione di inabilità. Con la totalizzazione si può maturare la pensione di inabilità. Il Fondo non prevede questo trattamento pensionistico, ma una generica "pensione di invalidità". E' lecito ritenere che, anche in questo settore, le regole del Fondo subiscano una corrispondente modificazione.
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