giovedì 13 settembre 2018
Per la prima volta, nel corso della consiliatura che sta volgendo al proprio termine naturale, il Csm ha svolto un'adunanza plenaria fuori dalla propria sede, e lo ha fatto andando a Napoli, per discutere e approvare una risoluzione in materia di criminalità minorile. In quella sede ho posto una domanda, consona con lo spirito di questa rubrica: il nostro sistema costituzionale e penale è in grado di fare fronte a situazioni che sembrano sclerotizzate e, nella loro negatività, quasi irredimibili?
La cornice costituzionale è chiara: la Repubblica italiana si basa sulla considerazione e sul valore della singola persona, come singolo e nelle formazioni sociali in cui si sviluppa la sua personalità, e a cui in cambio è richiesto l'adempimento di doveri inderogabili di solidarietà verso i consociati. Compito della Repubblica è rimuovere quegli ostacoli che, di fatto, impediscono il pieno sviluppo della persona e l'effettiva partecipazione alla vita del Paese, cioè l'adesione solidale ai doveri della cittadinanza. Questo principio radicalmente personalistico ispira l'art. 27 Cost. sulla funzione rieducativa della pena e trova in materia minorile una specificazione: la Repubblica (art. 31 Cost.)"protegge l'infanzia e la gioventù".
Quanto alla legislazione ordinaria, essa sta dentro tale cornice, ad esempio anticipando l'attuazione della funzione rieducativa della pena già alla fase processuale e insistendo sulla protezione dell'autore di reato. Nell'esperienza di tanti giudici e pubblici ministeri minorili la giurisdizione applicata non è affatto, come il luogo comune talvolta la dipinge, buonista, indulgente, paternalistica, ma è al contrario determinata e seria, fortemente orientata a sostenere la prospettive evolutive del minore e fondata su presupposti scientifici. Si tratta di un sistema non solo costituzionalmente conforme, ma efficace. Tutti i dati di cui siamo in possesso ci dicono che, nel suo insieme, esso funziona. Anche in territori, come quello napoletano, particolarmente segnati dall'arruolamento o inquadramento criminale di bambini e minori in età non imputabile, la giustizia minorile c'è, sotto il profilo preventivo e coattivo.
La nostra cultura giuridica e le nostre idealità non permettono dunque di concludere che esistano situazioni irredimibili. Ognuno è tuttavia chiamato a portare il proprio mattone, basandosi su conoscenze e dati (la risoluzione del Csm lo fa). In troppi settori della nostra vita pubblica sembra che essi siano opzionali, e che il confronto sui problemi si basi più sulla virulenza dei toni che sulla bontà degli argomenti. Ma la risposta a problemi complessi non può essere racchiusa soltanto in slogan.
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