Assegni 2020, scende l'interesse legale
martedì 14 gennaio 2020
Un decreto del Ministero dell'economia del 12 dicembre scorso ha ridotto il tasso degli interessi legali dallo 0,80% allo 0,05%, con effetto dal 1° gennaio 2020. L'adeguamento del tasso d'interesse si applica su tutti i rapporti economici di debito e di credito, comprese le pensioni e gli altri sussidi chiesti dai lavoratori e dai pensionati al rispettivo ente di previdenza. È escluso l'indennizzo per la cessazione dell'attività dei commercianti che restituiscono la licenza. I primi interessati alla nuova misura sono i lavoratori che hanno lasciato il servizio lo scorso anno e che sono ancora in attesa (alcuni da diversi mesi) che l'Inps liquidi il primo assegno mensile. Se l'accoglimento è adottato dall'Istituto entro 120 giorni dalla domanda l'ente di previdenza è in regola con la legge e al pensionato non spettano interessi sulla nuova pensione. Se invece il ritardo supera i 120 giorni, sono dovuti gli interessi legali sugli arretrati. Questo, tuttavia, a patto che i requisiti siano tutti maturati e la domanda sia completa e in ordine all'atto della presentazione, altrimenti il periodo da risarcire decorrerà dopo il perfezionamento dei documenti dovuti. Quanto ai nuovi interessi di legge si tratta di somme assolutamente modeste, ben lontane da quel 10% in vigore nel corso degli anni '90. Per quantificare più da vicino la novità, si consideri ora che su 100 euro di pensione l'interesse è di 5 centesimi, mentre fino allo scorso anno spettavano 80 centesimi. E infatti l'Inps precisa nella recente circolare n. 2 del 7 gennaio che sulle somme da liquidare a cavallo tra il 2019 e il 2020 sarà applicata l'aliquota dello 0,80 % su quanto dovuto fino al 31 dicembre 2019 mentre lo 0,05 sarà aggiunto all'importo che rientra nel 2020 a partire dal 1° gennaio. In ogni caso, pochi o tanti, gli interessi costituiscono un diritto del creditore, indipendente dalla quantità degli importi in campo. Il periodo dei 120 giorni per la lavorazione della domanda di pensione è stato stabilito dalla legge 533/73 ed è perentorio, tanto che, trascorsi i quattro mesi, l'interessato può agire in giudizio. Contributi. Il nuovo tasso si applica anche al pagamento dei contributi previdenziali in caso di omesso o ritardato versamento. Anche per i debiti pendenti al 1° gennaio 2020 il calcolo degli interessi tiene conto del decorso del tempo.
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