Riprocessare gli assolti? Giusto sciogliere il nodo
sabato 15 gennaio 2022

È giusto o no che il pubblico ministero possa proporre appello contro una sentenza che ha assolto l’imputato? La questione è tornata drammaticamente in evidenza a seguito del suicidio di un noto uomo politico piemontese, condannato appunto in appello per indebito impiego di fondi pubblici dopo che otto anni fa era stato assolto in primo grado. Quando una persona muore in tal modo e in tale contesto, è più che comprensibile l’esplodere, specialmente in chi fosse legato da più o meno profonda vicinanza allo scomparso, di sentimenti personali imperscrutabili: di smarrimento, di commozione, di sconforto.

Va comunque al di là della singola vicenda l’esigenza di affrontare il problema, cercando semmai di non far prevalere meri calcoli politici o di altra natura, come purtroppo avvenne – e ne fummo un po’ tutti prigionieri in vario senso – quando nel 2006 diventò legge uno 'stop' pressoché assoluto agli appelli del pm: principale promotore, Gaetano Pecorella, allora parlamentare di spicco di Forza Italia e contemporaneamente avvocato di Silvio Berlusconi in taluni tra i processi a suo carico. Quella legge cadde, poi, a opera della Corte costituzionale, basata su una lettura, a dire il vero non poco controversa, del principio costituzionale di parità tra le parti del processo penale (il condannato aveva e ha ampie possibilità di appellarsi contro la sua condanna).

Ma la soluzione della 'legge Pecorella' è insospettabilmente tornaÈ ta a prender corpo di recente tra le proposte formulate dalla Commissione Lattanzi nella fase preparatoria della cosiddetta 'riforma Cartabia' del Codice di procedura penale, pur venendo a cadere nelle convulse trattative per la definitiva redazione e l’approvazione parlamentare del testo relativo. Svariate le argomentazioni che sorreggono la tesi favorevole a vietare l’appello del pm contro le sentenze assolutorie, anche a prescindere dai confronti con ciò che vige altrove nel mondo (frequenti, soprattutto, i riferimenti ai Paesi di common law, dove il divieto di appeals 'in fatto' è regola pressoché assoluta per gli organi dell’accusa, ma, a dire il vero, in quei Paesi non poche remore si frappongono altresì alla facoltà d’impugnazione di imputati e condannati). In particolare, l’ammettere che in secondo grado possa rovesciarsi a danno dell’accusato ciò che ha stabilito il giudice di prima istanza, è visto come un’incoerenza con il postulato di civiltà secondo cui la condanna penale può infliggersi unicamente se la colpevolezza è stata accertata «oltre ogni ragionevole dubbio». Come si fa – dicono molti – a escludere il dubbio quando è stato addirittura un altro giudice ad aver stabilito che l’imputato è innocente?

In via di principio, l’argomentazione è persuasiva, ma, nella sua assolutezza, lascia margini – ci si perdoni il bisticcio –... di dubbio: il primo giudizio potrebbe infatti essere frutto di (sia pur non voluti) errori di accertamento o di valutazione dei fatti, per non pensare a qualcosa di peggio. Si obietta che già oggi il pubblico ministero può – e naturalmente continuerebbe a potere – ricorrere in Cassazione contro ogni tipo di sentenza. C’è tuttavia da chiedersi se questa facoltà, nei limiti entro cui è concessa dalla legge, sia sufficiente a coprire da sola tutte le ragionevoli esigenze di una giustizia garantista sì, ma non sguarnita contro svarioni e malefedi.

Alla Cassazione, anche il pm può, sì, ricorrere per porre rimedio a errori di diritto penale sostanziale o di procedura; e può specificamente contestare, quali vizi produttivi di annullamenti di sentenze, l’esclusione, da parte del giudice di merito, di prove decisive, nonché, sotto certi profili, le carenze di motivazione di tali pronunce. Ma gli orientamenti giurisprudenziali sembrano escludere che queste previsioni consentano di colpire tutti i 'travisamenti' cui oggi sarebbe consentito rimediare in appello; d’altronde, non sarebbe di tutto riposo l’estendere esplicitamente la competenza della Corte anche a tali casi: forte è infatti il timore di una non piccola alterazione della sua funzione di giudice di legittimità, oltreché di ulteriore aggravio del suo perenne arretrato.

Quanto ai casi, ancor più delicati e che pur si spererebbe tuttora marginalissimi, di assoluzioni dovute a dolo del giudice, rischierebbero di rimanere scoperti: neppure l’eccezionale rimedio della revisione vi soccorrerebbe, giacché questa è prevista, come conseguenza di falsità in atti o in giudizio oppure di altri fatti costituenti reato, ma soltanto a favore del condannato e non a danno del prosciolto. Da auspicare, perciò, che a cambiare le cose alla radice sull’appello del pm si provveda con coraggio, ma anche con prudenza, senza immaginare che tutto possa risolversi con un colpo di bacchetta magica.

© Riproduzione riservata
COMMENTA E CONDIVIDI

ARGOMENTI: