mercoledì 31 maggio 2023
L’accesso ai diritti sociali continua a essere ostacolato
Nel nuovo reddito restano alte le barriere per gli stranieri

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Il governo Meloni sta operando per riformare il Reddito di Cittadinanza (RdC) in senso restrittivo. Gli obiettivi sono sostanzialmente due: ridurre la platea dei beneficiari, e spingere i percettori giudicati “occupabili” a trovare lavoro, un lavoro qualsiasi, anziché contare sul sostegno pubblico. Già largamente esclusi dalla normativa precedente, gran parte degli immigrati stranieri continueranno a esserlo, confermando una tendenza persistente alla discriminazione istituzionale: quella sancita ufficialmente dalle politiche pubbliche.

Nel RdC varato nel 2019 con il traino del Movimento Cinque Stelle, l’accesso degli immigrati era severamente limitato da due ostacoli: una residenza almeno decennale e il possesso del permesso di lungosoggiornanti. Di conseguenza, gli stranieri che ne beneficiano non superano il 9 per cento, mentre la quota di famiglie povere straniere sul totale delle famiglie straniere è del 26%, contro il 6% per le famiglie italiane. Nella nuova versione del RdC possono essere colti su questo tema due aspetti positivi. Il primo è l’inclusione dei titolari di protezione internazionale, già peraltro recuperati di fatto dall’Inps. In secondo luogo, la nuova misura cerca di rispondere alla procedura d’infrazione avviata dalla Commissione europea e alle cause pendenti presso la Corte Costituzionale e la Corte di Giustizia Europea riducendo a cinque anni di residenza la soglia di ammissione: è un miglioramento, ma insufficiente a risolvere i rilievi della giustizia europea, secondo cui l’impellenza della condizione di bisogno dovrebbe prevalere rispetto alla durata del soggiorno.

La Corte costituzionale aveva invece riconosciuto legittima la richiesta del permesso di lungo soggiorno per accedere al RdC, argomentando che la misura puntava sull’inclusione sociale a lungo termine dei beneficiari e non era quindi irragionevole escludere i titolari di un permesso di soggiorno di durata limitata. Non appare ragionevole però applicare il medesimo criterio alla misura minore (il «supporto per la formazione e il lavoro») introdotta dalla nuova normativa, destinata alle persone «a rischio di esclusione sociale» ma che solo in ragione della loro età (18 – 59 anni) e della assenza di figli minori nel nucleo sono esclusi dalla misura più consistente.

Per costoro, infatti, l’unica prestazione prevista è una mera “indennità di partecipazione” ai corsi di formazione professionale che verranno loro eventualmente offerti: 350 euro al mese, detratto quanto corrisposto dalle Regioni allo stesso titolo con un massimo di 12 mesi totali. Ciò significa non solo che una persona cinquantenne sola e in condizione di povertà assoluta avrà diritto a un sostegno di importo inconsistente, ma anche che se il corso non le viene offerto, non riceverà nemmeno questo contributo minimo, quali che siano le sue necessità, e nonostante le venga richiesto di dimostrare di essersi presentata ad almeno tre Agenzie per il lavoro: un’illogicità che riguarda anche gli italiani, ma che per gli stranieri si cumula con altre barriere. Infatti i titolari di “permesso unico lavoro” (cioè di un permesso biennale per lavoro o famiglia) non hanno diritto nemmeno a questo beneficio minimo, non disponendo di un permesso a tempo indeterminato. Questa esclusione viola però la direttiva europea sugli ingressi per motivi di lavoro, che giustamente garantisce agli immigrati “per lavoro” la parità di trattamento nell’accesso alla formazione professionale.

Non solo: per una prestazione di questo genere, perde consistenza anche la motivazione di riservare l’investimento pubblico solo a chi ha una prospettiva di stabilità definitiva, perché l’indennità di partecipazione a un corso che dura pochi mesi è per definizione una misura di breve termine, che ha lo scopo di inserire al più presto il beneficiario nel sistema occupazionale: un interesse non solo suo personale, ma della società nel suo complesso.

Paradossalmente, una persona a cui è stato concesso l’ingresso in Italia per ragioni di lavoro si troverebbe penalizzata nella partecipazione a un corso che ha lo scopo di inserirla nel mondo del lavoro. Rimane poi anche inspiegabile perché un lavoratore straniero povero, che si attivi per partecipare a un corso di formazione che gli consenta di trovare o ritrovare un impiego, possa ricevere una modesta indennità di partecipazione, una sorta di borsa di studio, soltanto se risulta residente in Italia da almeno cinque anni. Insomma se già prima gli stranieri si trovavano davanti a due quasi insuperabili barriere d’accesso al RdC, ora le due barriere (titolo di soggiorno e residenza pregressa) sono confermate, ma assumono una connotazione ancora più irrazionale e lasceranno senza alcun sussidio contro la povertà migliaia di stranieri, oltre agli italiani colpiti dalle restrizioni previste. Una doppia pregiudiziale ideologica traspare da queste scelte: la volontà di ridurre con ogni mezzo la platea dei beneficiari delle misure di sostegno, e l’inossidabile ricerca dei modi con cui discriminare gli immigrati, limitando il loro accesso ai diritti sociali. Non sarà facile che il Parlamento ponga rimedio a queste distorsioni, ma è sempre giusto auspicarlo.

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