Il cammino adesso è aperto a un'amministrazione condivisa
mercoledì 1 luglio 2020

In un approfondimento sul rapporto tra cooperative di comunità e Regione Umbria, la Corte costituzionale – con Sentenza del 20/05/2020 e pubblicata il 26 giugno 2020 – ha fornito un importante approfondimento e chiarimento sull’articolo 55 del Codice del Terzo settore in materia di co-programmazione e co-progettazione tra la Pubblica amministrazione e gli Enti di Terzo settore. La Consulta ha infatti esaminato diversi aspetti relativi a una delle norme più innovative e qualificanti del Codice, l’art.55, fondando sulla Costituzione e anche sul quadro normativo europeo la piena liceità di quanto previsto dalla norma. «Con questa sentenza la Corte Costituzionale dà finalmente ragione alle tesi sostenute dal Forum e cioè che attraverso gli strumenti della co-programmazione e co-progettazione viene definita una prassi collaborativa tra istituzioni pubbliche ed enti di Terzo settore, nel riconoscimento di una comune finalità volta al perseguimento dell’interesse generale della comunità e in piena attuazione al principio costituzionale di sussidiarietà. La Corte non solo smonta la linea sostenuta, in alcuni casi, dalla giustizia amministrativa ma, attraverso una accurata disamina di tutta la normativa riguardante il Terzo settore e le precedenti sentenze della stessa Corte, ne consolida definitivamente il valore costituzionale. Si tratta di una svolta importantissima», ha commentato Claudia Fiaschi, portavoce del Forum del Terzo settore.


Con una importante sentenza (la n. 113/2020, redattore Luca Antonini), la Corte costituzionale ha offerto un solido fondamento costituzionale al Terzo settore, a quasi vent’anni di distanza dalla decisione con cui la stessa Consulta aveva indicato nel volontariato «l’espressione più immediata della primigenia vocazione sociale dell’uomo» (sentenza n. 75/1992). Il 'caso' che ha dato origine alla presente pronuncia è stato fornito da una legge regionale dell’Umbria, che ha regolato le cooperative di comunità, istituite al fine di contrastare fenomeni di spopolamento, declino economico e degrado sociale urbanistico, promuovendo la partecipazione dei cittadini alla gestione di beni o servizi collettivi. Tale legge prevedeva che tale comunità fossero coinvolte nelle attività di co-programmazione e coprogettazione come definite dal Codice del Terzo settore: ciò ha sollecitato l’intervento del governo nazionale, che ha ritenuto tale previsione contrastante con il Codice stesso (che riserva detta competenza ai soli enti del Terzo settore registrati a livello nazionale).

Ma l’interesse della decisione va ben al di là del caso specifico, in quanto in essa la Corte coglie l’occasione per una rivisitazione 'a tutto campo' del ruolo del terzo settore, ed in particolare nei suoi rapporti con la pubblica amministrazione. Ritenendo infatti che il Codice in questione costituisca «una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall’art. 118, quarto comma, Cost.», la Corte ricorda come «fin da tempi molto risalenti le relazioni di solidarietà sono state all’origine di una fitta rete di libera e autonoma mutualità che, ricollegandosi a diverse anime culturali della nostra tradizione, ha inciso profondamente sullo sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro Paese».

E ricorda altresì una come «prima ancora che venissero alla luce i sistemi pubblici di welfare, la creatività dei singoli si è espressa in una molteplicità di forme associative (società di mutuo soccorso, opere caritatevoli, monti di pietà, ecc.) che hanno quindi saputo garantire assistenza, solidarietà e istruzione a chi, nei momenti più difficili della nostra storia, rimaneva escluso». Ed è proprio la solidarietà la cifra distintiva della realtà del Terzo settore, come ancora riconosce la Corte, precisando la talvolta equivoca prospettiva del legislatore: gli enti che a tale settore appartengono, infatti, sono espressione della «società solidale», in quanto «costituiscono sul territorio una rete capillare di vicinanza e solidarietà, sensibile in tempo reale alle esigenze che provengono dal tessuto sociale, e sono quindi in grado di mettere a disposizione dell’ente pubblico sia preziosi dati informativi (altrimenti conseguibili in tempi più lunghi e con costi organizzativi a proprio carico) sia un’importante capacità organizzativa e di intervento: ciò che produce spesso effetti positivi, sia in termini di risparmio di risorse che di aumento della qualità di servizi e prestazioni erogate a favore della 'società del bisogno'».

Se dunque forte è l’apporto che il Terzo settore ha assicurato al nostro sistema di welfare (come anche l’emergenza Covid ha reso evidente), ed altrettanto essenziale è il suo contributo alla costruzione di una società solidale, i rapporti che esso insatura con le pubbliche amministrazioni non possono essere improntati alle stesse regole che valgono per i soggetti che operano per profitto. Se per questi ultimi, infatti, il principio regolativo è quello della concorrenza, per gli enti del Terzo settore il modello organizzativo cui ispirarsi invece «è quello di solidarietà» e quindi della collaborazione. E ciò in quanto sia la pubblica amministrazione che gli enti in questione sono finalizzati allo stesso scopo: quello di realizzare attività di interesse generale. Per questi motivi la Corte giunge ad utilizzare un’espressione densa di significato ed anche di cultura istituzionale, su cui la dottrina giuridica più sensibile ha da tempo insistito: quella di «amministrazione condivisa».

Una sentenza di indubbio rilievo e forza prospettica, dunque, che potrebbe consentire finalmente anche alle nostre amministrazioni di «slegare il Terzo settore, per contribuire ad assecondare il progresso morale e civile del paese», come qualche anno fa auspicato dall’Agenzia per il Terzo settore. Vedremo se esse ne saranno capaci, e se il Terzo settore saprà farsi trovare pronto di fronte a queste nuove prospettive di impegno: come lo ha invitato a fare Papa Francesco che, all’Angelus di domenica scorsa, ha riconosciuto nel volontariato «una delle grandezze della società italiana».

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