sabato 19 dicembre 2020
L’Ente previdenziale replica al nostro esperto riproponendo una visione limitativa per sacerdoti e ministri di culto. Ma il legislatore ha dato un’altra indicazione e la Cassazione...
Inps: niente «Quota 100» al clero. Come negare che è un «beneficio»?

Ansa

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Gentile direttore,
con riferimento alla rubrica di Vittorio Spinelli, pubblicata in data 17 dicembre 2020 con il titolo «Luce verde alla pensione con le regole di Quota 100» riferito al Fondo Clero, l’Inps chiarisce che la pensione anticipata cosiddetta “Quota 100” è riconosciuta agli iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria, ai fondi esclusivi e sostitutivi della stessa, nonché agli iscritti alla Gestione separata. Gli iscritti a forme previdenziali diverse da quelle espressamente indicate nella disposizione normativa non possono accedere alla cosiddetta “Quota 100”, come ad esempio i soggetti iscritti alle Casse professionali e al Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica (Fondo Clero). Gli iscritti al Fondo Clero sono infatti destinatari di prestazioni pensionistiche specifi- che in considerazione della particolare funzione svolta da sacerdoti e ministri di culto. L’articolo 27 della legge n. 903 del 1973 (citato nell’articolo) prevede l’applicazione alle prestazioni previste dal Fondo Clero di «benefici, le esenzioni fiscali e i privilegi stabiliti dalle leggi che regolano l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti». La pensione anticipata cosiddetta “Quota 100” è una prestazione pensionistica e non un beneficio. Si fa presente, pertanto, che il direttore generale dell’Istituto ha disposto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 48 della legge 9 marzo 1989, n. 88, la sospensione della esecuzione della delibera n. 4 del 15 dicembre 2020 assunta dal Comitato di vigilanza del Fondo al fine di chiederne l’annullamento al Consiglio di Amministrazione. Cordiali saluti.

Ufficio relazioni con i media Inps

Il direttore mi invita a rispondere alla nota dell’Inps. Lo faccio volentieri, innanzitutto per invitare i responsabili dell’Ente a una visione più attenta e meno limitativa nei riguardi della categoria dei sacerdoti e ministri di culto. La pensione cosiddetta “Quota 100” anche nel Fondo Clero è solo l’ultima di una serie di “benefici” (come altrimenti definire la pensione agevolata?) non riconosciuti alla categoria: riscatti, ricongiunzioni, cumulo di contributi ecc. Proprio per evitare la completa esclusione del Fondo dal sistema generale, il legislatore ha voluto prevedere – grazie all’art. 27, ora richiamato nella replica dell’Inps al mio articolo sulla vicenda – un “aggancio” automatico alle norme generali, anche quando queste non prevedono con termini espliciti e con le dovute formalità il Fondo di previdenza per il clero. Grazie anche a questo riferimento la Corte di Cassazione ha poi aggiunto che non sono ammesse interpretazioni restrittive nei riguardi del Fondo Clero, come si legge chiaramente nella sua sentenza n. 2757 dell’8 febbraio 2006. Il Comitato di vigilanza del Fondo, nell’accogliere il ricorso che ha dato spunto alla vicenda, ha quindi agito correttamente nel rispetto delle norme. Prendendo atto che l’accoglimento del ricorso non è ancora definitivo, essendo soggetto alle particolari procedure dei Regolamenti Inps (come ho già riferito nell’articolo), mi auguro che il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto possa esprimere il giudizio finale sulla base di una completa documentazione normativa e non limitata a una mera lettura dell’art. 27.

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