martedì 2 luglio 2013
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​Via libera alla «monetizzazione» del congedo parentale. Le lavoratrici che non possono restarsene a casa ad accudire il neonato hanno la possibilità di rinunciare al congedo parentale e di monetizzarlo, cioè trasformarlo in un contributo economico per pagare la retta dell’asilo nido ovvero in buoni lavoro (voucher) per pagarsi una baby sitter. Le domande del bando 2013 si presentano dalle ore 11 del 1° luglio fino al 10 luglio.La monetizzazioneIl beneficio della monetizzazione del congedo parentale è stato introdotto dalla legge n. 92/2012, la riforma Fornero del mercato del lavoro, tra le nuove misure finalizzate a favorire l’inclusione delle donne nel mercato del lavoro ed il sostegno alla genitorialità, attraverso una migliore conciliazione dei tempi di vita e lavoro e la condivisione dei compiti di cura dei figli. E’ la prima specie di aiuto (cioè ad alla migliore conciliazione dei tempi di vita e lavoro) e interessa le madri lavoratrici; per la seconda specie di aiuto (condivisione dei compiti di cura dei figli), invece, la riforma ha previsto a favore del padre lavoratore dipendente un congedo obbligatorio di 1 giorno e un congedo facoltativo di 2 giorni. Le aventi dirittoCominciamo col precisare chi ha diritto al contributo. Come detto prima, ne hanno diritto solo le “madri” lavoratrici; perciò sono esclusi i papà. Infatti, possono accedere al beneficio esclusivamente le madri, anche adottive o affidatarie, sia lavoratrici dipendenti, sia iscritte alla Gestione Separata dell’Inps. Con riferimento alla Gestione separata, l’Inps ha precisato che destinatarie della tutela sono tutte le lavoratrici, ivi comprese le libere professioniste, che non siano iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate. In altre parole, sono comprese tutte le lavoratrici che versano la contribuzione alla Gestione Separata in misura piena (aliquota del 27,72% nel 2013): co.co.pro. o lavoratrici a progetto; co.co.co.; associate in partecipazione; venditrici porta a porta; professioniste senza cassa. Sempre l’Inps, inoltre, ha precisato che sono escluse le altre lavoratrici autonome iscritte ad altre gestioni, nonostante anche per loro esista una tutela di maternità, quali per esempio le coltivatrici dirette, mezzadre e colone; le artigiane ed esercenti attività commerciali; le imprenditrici agricole a titolo principale, pescatrici autonome di piccola pesca. Dettagliatamente l’Inps ha precisato che sono ammesse alla presentazione della domanda: • le madri, anche adottive o affidatarie, lavoratrici (dipendenti o iscritte alla gestione separata) che siano ancora negli undici mesi successivi al termine del periodo di congedo di maternità obbligatorio;• le lavoratrici (dipendenti o iscritte alla gestione separata) beneficiarie del diritto al congedo di maternità obbligatorio per le quali la data presunta del parto sia fissata entro quattro mesi dalla scadenza del bando.Sempre l’Inps, ancora, ha precisato che sono ammesse alla presentazione della domanda anche le lavoratrici che abbiano già usufruito in parte del congedo parentale. In tal caso, il contributo potrà essere richiesto per un numero di mesi pari ai mesi di congedo parentale non ancora usufruiti, con conseguente riduzione di altrettante mensilità di congedo parentale; non è possibile richiedere il contributo oggetto del presente bando per frazioni di mese.Sempre l’Inps, infine, ha precisato che non sono ammesse alla presentazione della domanda:• le lavoratrici autonome;• le madri lavoratrici che, relativamente al figlio per il quale intendono richiedere il beneficio, usufruiscono dei benefici di cui al fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità (istituito con l’articolo 19, comma 3 del dl n. 223/2006 convertito dalla legge n. 248/2006);• le madri lavoratrici che, relativamente al figlio per il quale intendono richiedere il beneficio, risultano esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati. Nel caso in cui il diritto all’esenzione totale venga riconosciuto successivamente all’ammissione al contributo richiesto, la madre lavoratrice decade dal beneficio per il periodo successivo alla decadenza medesima, senza obbligo di restituzione delle somme percepite.La lavoratrice può accedere al beneficio sia come genitore che come gestante, e sia per un figlio che per più figli (in tale caso deve presentare una domanda per ogni figlio). Le lavoratrici part-time possono fruire del contributo in misura riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.

Il beneficioIl beneficio consiste in ogni caso del contributo economico dell’importo di 300 euro mensili. Il contributo è erogato per un periodo massimo di sei mesi alle lavoratrici dipendenti e di tre mesi a quelle iscritte alla gestione separata, frazionabile esclusivamente in quote mensili intere e comunque in alternativa alla fruizione del congedo parentale. Ciò significa che, per ogni mese di contributo, la lavoratrice deve conseguentemente e necessariamente rinunciare a un mese di congedo parentale. Ecco in altre parole la “monetizzazione”: chi non prende il congedo parentale può ottenere in cambio il contributo di 300 euro mensili. Il mese di congedo che la lavoratrice intende “monetizzare” lo può scegliere a piacere, singolarmente o in successione (nel caso decida di monetizzare più un mese, ma non oltre sei) purché nell’arco di tempo degli undici mesi successivi al termine del periodo di congedo di maternità.

Erogazione del beneficioDue modalità previste di erogazione del beneficio:a) nel caso sia finalizzato alla fruizione di asili nido (della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati), il contributo è erogato attraverso il pagamento diretto alla struttura prescelta dalla lavoratrice; in tal caso, la struttura interessata dovrà esibire tutta la documentazione attestante l’effettiva fruizione del servizio;b) nel caso sia finalizzato alla fruizione di servizi di baby sitting il contributo è erogato attraverso il sistema di buoni lavoro (gli stessi voucher previsti per il lavoro accessorio), a cura dell’Inps.Vediamo di seguito le regole valide per ciascuna modalità.
Pagamento rette degli asili nido. La prima modalità, in pratica, si sostanzia nel beneficiare del pagamento delle rette di asili nido. Ma non tutti gli asili nido danno diritto al risparmio a favore della lavoratrice; infatti, la disciplina prevede che il beneficio possa essere erogato esclusivamente a favore della struttura scelta dalla lavoratrice tra quelle presenti nell’apposito elenco formato dall’Inps (disponibile online). Il beneficio tramite voucher I voucher consegnati alle beneficiarie sono unicamente quelli cartacei. Qualora la monetizzazione riguardi più mesi, la lavoratrice può liberamente decidere ritirare i voucher in unica soluzione o se a cadenza mensile. La difficoltà sta nel ritiro materiale dei voucher, per via della scelta fatta dall’Inps  di renderli disponibili soltanto presso le sedi provinciali. Ciò vuol dire, in pratica, che la lavoratrice non potrà rivolgersi agli sportelli dell’Inps sparsi su tutto il territorio nazionale, ma dovrà necessariamente recarsi presso la sede provinciale Inps competente territorialmente in base alla residenza/domicilio della lavoratrice. E le difficoltà non sono finite. Oltre questo, infatti, l’Inps ha stabilito pure che, analogamente alle modalità già in uso nell’utilizzo dei buoni lavoro, prima dell’inizio del servizio di baby sitting la lavoratrice è tenuta ad effettuare la comunicazione preventiva di inizio prestazione, indicando, oltre al proprio codice fiscale, il  codice fiscale della prestatrice, il luogo di svolgimento della prestazione e le date presunte di inizio e di fine dell’attività lavorativa. La comunicazione potrà essere effettuata attraverso i seguenti canali:• contact center Inps/Inail  (telefono 803.164, gratuito da telefono  fisso, oppure, da cellulare 06164164, con tariffazione  a carico dell’utenza chiamante),• Numero di fax gratuito Inail 800.657657, utilizzando il modulo presente sul sito dell’Inail;• sito www.inail.it /Sezione ‘Punto cliente’,• sede Inps.All’atto del ritiro dei voucher, la lavoratrice deve indicare espressamente il codice fiscale del figlio per cui è concesso il beneficio.Domande dal 1° al 10 luglioPer accedere al contributo, nell’una o nell’altra modalità prevista, le lavoratrici devono presentare domanda telematica all’Inps, il quale, nei limiti della copertura finanziaria (20 milioni di euro) per ciascun anno, provvede a redigere una graduatoria delle lavoratrici ammesse a tale beneficio. La graduatoria è definita tenendo conto dell’Isee – indicatore della situazione economica equivalente – con ordine di priorità per i nuclei familiari con Isee di valore inferiore e, a parità di Isee, secondo l’ordine di presentazione della domanda (quindi conta pure la “velocità” di presentazione della domanda). La domanda non può essere presentata in qualsiasi momento, ma soltanto entro un preciso arco di tempo fissato dall’Inps, per l’anno 2013, dalle ore 11:00 del giorno 1° luglio fino al giorno 10 luglio 2013.La presentazione della domandaIn sede di domanda la lavoratrice richiedente deve:• inserire i propri dati anagrafici, di residenza e domicilio, nel caso in cui sia diverso dalla residenza;• indicare il numero di telefono cellulare e l’indirizzo Pec oppure di email per la ricezione delle comunicazioni da parte dell’Inps; in particolare, il numero di cellulare sarà utilizzato per eventuali comunicazioni tramite Sms;• inserire i dati relativi al padre del minore per cui si chiede il beneficio: nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, stato di nascita, provincia di nascita, luogo di nascita, cittadinanza, stato di residenza, provincia di residenza, luogo di residenza, indirizzo, numero civico e cap, tipo di rapporto lavorativo, codice fiscale del datore di lavoro, periodi di congedo parentale fruiti dal padre in relazione al minore per cui si chiede il beneficio e presso quale datore di lavoro in caso di più rapporti lavorativi;• inserire i dati del minore: cognome, nome, codice fiscale, data di nascita, sesso e luogo di nascita; in caso di adozione o affidamento: data di ingresso in famiglia, data di ingresso in Italia, data di adozione/affidamento, numero dei bambini, data di trascrizione del provvedimento straniero di adozione, provvedimento straniero di adozione trascritto nel registro di stato civile di (provincia e comune);• accedere nuovamente, all’esito del parto, per inserire il codice fiscale del minore, nel caso in cui sia lavoratrice che abbia presentato la domanda nei quattro mesi antecedenti la data presunta del parto;• inserire i dati riguardanti il congedo di maternità: dichiarazione di aver usufruito o di essere in corso di fruizione del congedo di maternità, data ultimo giorno del congedo stesso;• indicare i periodi di congedo parentale già fruiti;• indicare a quale dei due benefici intende accedere, per quante mensilità e il periodo, con conseguente riduzione di altrettante mensilità di congedo parentale; in caso di scelta del contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, indicare la struttura per l’infanzia (pubblica o privata accreditata) nella quale è stato iscritto il minore oggetto di domanda; attenzione: una volta effettuata, la scelta della struttura non è modificabile ad eccezione dei casi di cui è detto in seguito (variazione domanda);• inserire dati relativi al proprio datore di lavoro/committente: nome, cognome/ragione sociale, codice fiscale, Pec o e-mail del datore/committente, tipo di contratto o di collaborazione, data di iscrizione alla gestione separata (solo per le tipologie di lavoro che prevedono l’iscrizione alla gestione separata), ovvero dichiarare di non avere datori di lavoro o committenti (solo per le libere professioniste iscritte alla gestione separata);• dichiarare di aver presentato la dichiarazione Isee.La domanda va presentata all’Inps in modo esclusivo attraverso il canale Web – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite Pin attraverso il portale dell’istituto (www.inps.it) attraverso il seguente percorso: Al servizio del cittadino – Autenticazione con Pin – Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito – Voucher o contributo per l’acquisto dei servizi per l’infanzia.Il Pin con cui viene effettuata l’autenticazione al servizio deve essere di tipo “dispositivo”. Ciò vuol dire, pertanto, che, ai fini della presentazione della domanda il richiedente deve munirsi in tempo utile del Pin “dispositivo” (per le modalità di richiesta e rilascio del Pin “dispositivo” occorre fare rifermento alle disposizioni contenute nella circolare Inps n. 50/2011 e sul sito web dell’istituto).
Variazione e cancellazione della domandaL’invio della domanda compilata on line può essere effettuato immediatamente oppure rinviato ad un momento successivo, utilizzando in quest’ultimo caso l’apposita funzionalità di salvataggio dei dati inseriti, presente nella procedura. La domanda salvata e non inviata può essere modificata sino al momento dell’invio, termine oltre il quale la domanda non potrà più essere modificata, ma solamente cancellata ed eventualmente ripresentata. Il tutto sino alla scadenza del termine ultimo di presentazione della domanda. Ai fini della definizione della graduatoria farà fede la data e l’orario di invio, così come recepiti dai sistemi Inps e riportati nella ricevuta di invio.
Cambiamento della struttura erogante servizi per l’infanzia.La madre lavoratrice può cambiare la struttura erogante i servizi per l’infanzia prescelta al momento della domanda, solamente nei seguenti casi:• cambio di residenza o della dimora temporanea della madre lavoratrice;• variazione della sede di lavoro;• cancellazione dell’ente scolastico dall’elenco Inps delle strutture eroganti servizi per l’infanzia.
La formazione della graduatoriaLa graduatoria verrà definita tenendo conto dell’Isee (Indicatore Situazione Economica Equivalente come da dichiarazione relativa al nucleo familiare della concorrente valida alla data di scadenza del presente bando) con ordine di priorità per i nuclei familiari con Isee di valore inferiore e, a parità di Isee, secondo l’ordine di presentazione della domanda. La graduatoria sarà pubblicata dall’Inps entro 15 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande, quindi presumibilmente entro il 25 luglio, sul sito www.inps.it al seguente percorso: Home>Avvisi e Concorsi>Avvisi.
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