lunedì 16 giugno 2014
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Buonuscita dopo almeno 12 mesi ai dipendenti pubblici che vanno in pensione a partire da quest’anno. Liquidazione a rate, se d’importo superiore a 50mila euro. Le novità, entrambe previste dalla legge Stabilità 2014 (legge n. 147/2013), sono spiegata dall’Inps nella circolare n. 73/2014.La legge di Stabilità ha previsto, in buona sostanza, due novità: ha esteso la modalità di pagamento rateale dei Tfs (trattamenti di fine servizio) e Tfr (trattamento di fine rapporto lavoro) dei dipendenti pubblici anche alle prestazioni d’importo lordo complessivo superiore a 50 mila euro (il precedente limite, che resta valido a favore dei lavoratori che maturano i requisiti per la pensione entro il 31 dicembre 2013, era fissato a 90 mila euro); ha innalzato a 12 mesi il termine di pagamento di tali prestazioni con riferimento alle cessazioni dal servizio intervenute per raggiungimento del limite di età o di servizio. Pertanto con riferimento ai lavoratori dipendenti che cessano dal servizio dal 1° gennaio 2014 e che conseguono i requisiti per la pensione a partire dalla stessa data, i trattamenti di fine servizio e quelli di fine rapporto, comunque denominati, vengono corrisposti:•    in un unico importo annuale se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è pari o inferiore a 50 mila euro;•    in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è superiore a 50 mila euro ma inferiore a 100 mila euro; in tal caso il primo importo annuale liquidato è pari a 50.000 euro e il secondo importo annuale liquidato è pari all'ammontare residuo;•    in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è uguale o superiore a 100 mila euro; in tal caso il primo importo annuale liquidato è pari a 50.000 euro, il secondo importo annuale liquidato è pari a 50.000 euro e il terzo importo annuale liquidato è pari all'ammontare residuo.Per i lavoratori dipendenti che cessano dal servizio avendo conseguito i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2013, invece, continua ad applicarsi la precedente disciplina (circolare Inpdap n. 17/2000) la quale dispone che le indennità di fine servizio e fine rapporto siano corrisposte:•    in un unico importo annuale se l'ammontare lordo della prestazione è pari o inferiore a 90 mila euro; •    in due importi annuali se l'ammontare lordo della prestazione è superiore a 90 mila e inferiore a 150 mila euro (primo importo annuale liquidato è pari a 90 mila euro; il secondo parti all’importo residuo); •    in tre importi annuali se l'ammontare lordo della prestazione è uguale o superiore a 150 mila euro (primo importo annuale liquidato è di 90 mila euro; il secondo è pari a 60 mila euro e il terzo all’importo residuo).
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