lunedì 26 maggio 2014
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Il lavoratore può versare nel fondo pensione il trattamento di fine rapporto (tfr) pregresso. A tal fine deve essere d’accordo anche il datore di lavoro (è lui che deve sborsare i quattrini) e le quote di tfr trasferibili sono quelle maturate dal 1° gennaio 2007 e rimaste in azienda (per cui deve trattarsi di aziende con meno di 50 addetti). Lo ha precisato la Covip, rispondendo ad un quesito. La possibilità, come detto, riguarda soltanto le imprese con meno di 50 addetti, che sono quelle che ancora possono trattenere il Tfr in azienda; per quelle con più addetti, le quali sono obbligate a traslocare il tfr al fondo tesoreria Inps quando non sia destinato a un fondo pensione, la Covip ha interessato l’Inps al fine di prevedere una medesima soluzione (cioè, positiva alla possibilità di traslocare il tfr dal fondo tesoreria a un fondo pensione). La questione riguarda il conferimento alla previdenza complementare del cosiddetto tfr pregresso, ossia delle quote di trattamento già maturate e non devolute a un fondo pensione. Il quesito, nello specifico, concerne la possibilità per un lavoratore, in accordo con l’azienda, di devolvere al proprio fondo pensione questo tfr pregresso maturato dal 1° gennaio 2007 (data d’entrata in vigore dell’ultima riforma del Tfr e della previdenza integrativa, il dlgs n. 252/2005).La risposta della Covip è positiva, in quanto anche se esistono delle disposizioni di tipo fiscali esse non pongono preclusioni alla possibilità di devolvere alla previdenza complementare le quote di tfr maturato dal 1° gennaio 2007. Pertanto, qualora uno stock di tfr maturato dal 1° gennaio 2007 sia rimasto in disponibilità dell’azienda (questo può succedere nelle aziende non obbligate a versare il tfr al fondo tesoreria Inps, cioè nelle aziende con meno di 50 addetti), la Covip ritiene possibile che lo stock venda destinato alla previdenza integrativa, previo accordo tra lavoratore e datore di lavoro. La Covip, invece, non può esprimersi sul tfr pregresso (sempre quello maturato dal 1° gennaio 2007) che, per scelta esplicita dell’aderente, sia stato mantenuto come buonuscita (art. 2120 codice civile); e non può esprimersi, inoltre, nel caso di aziende con almeno 50 addetti che abbiano versato il tfr al fondo tesoreria Inps. Di tanto, tuttavia, ha interessato gli Uffici dell’Inps, al fine di promuovere una riflessione sul tema nonché l’adozione di iniziativa nel senso di consentire il passaggio del Tfr dal fondo tesoreria a un fondo pensione, nell’ottica della rilevante finalità sociale della previdenza complementare.
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