mercoledì 21 ottobre 2015
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Stop ai privilegi su pensioni e buonuscite per i graduati. I militari, i poliziotti e carabinieri che si congedano a partire da quest’anno, infatti, ricevono una pensione e una buonuscita ridotta rispetto ai colleghi che si sono messi a riposo entro il 31 dicembre 2014. Ciò perché dal 1° gennaio 2015 non è più possibile ricevere promozioni a grado superiore all’atto del congedo (cioè l’ultimo giorno di servizio); di conseguenza, sia la pensione e sia la buonuscita vengono liquidate escludendo il beneficio indiretto che derivava dallo scatto di carriera. A spiegarlo, tra l’altro, è stato l’Inps nella circolare n. 174/2015, in cui ha passato in rassegna alcune novità in materia di pensioni introdotte dalla legge Stabilità 2015 (legge n. 190/2014). La (amara) novità riguarda forze dell’ordine e militari. La legge Stabilità, infatti, ha abrogato le norme che prevedevano la concessione di promozione al grado superiore nell’ultimo giorno di servizio, a certe condizioni, a militari ufficiali, sottoufficiali e graduati in servizio permanente, ad appuntati e carabinieri e, infine, ai dirigenti superiori del corpo della polizia di stato. L’Inps ha spiegato che, in conseguenza a tale novità pensioni e indennità di buonuscita per cessazioni dal servizio successive al 31 dicembre 2014 vengono liquidate escludendo il bonus della promozione al grado o alla qualifica superiore nell’ultimo giorno di servizio.  Altra novità concerne lo stop alla penalizzazione per i soggetti che si pensionano prima dei 62 anni d’età, che produce riflessi sui termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio (Tfs) e fine rapporto (Tfr) dei dipendenti pubblici. Chi va in pensione dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017, infatti, non subirà penalizzazioni anche se ha l’età inferiore a 62 anni e in base alla riforma Fornero, invece, avrebbe dovuto vedersi applicare le riduzioni percentuali sulla pensione, in base agli anni di anticipo del pensionamento rispetto ai 62 anni. In seguito a tale modifica, ha spiegato l’Inps, per le risoluzioni dei rapporti di lavoro pubblici che avvengono nello stesso periodo (dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017) il termine di pagamento di Tfr e Tfs è di 12 mesi, salvo le possibili deroghe, ove applicabili. Resta inoltre fermo a 24 mesi il termine per il pagamento in caso di dimissioni da parte di soggetti che maturano il diritto alla pensione di anzianità anticipata. Altra novità è l’incremento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva pagata sulla rivalutazione Tfr. la legge Stabilità, infatti, ha innalzato dall’11 al 17% l’aliquota dell’imposta sostituiva di Irpef che si paga sulle rivalutazioni annuali degli accantonamenti di Tfr. Il rincaro, ha spiegato l’Inps, opera dai rendimenti maturati dal 1° gennaio 2015. Ultima novità riguarda il nuovo calcolo della pensione ai soggetti in regime “misto” (quelli che al 31 dicembre 1995 hanno almeno 18 anni di contributi. La legge Stabilità, in tal caso, ha stabilito che la pensione è pari al minor importo tra quello calcolato con il metodo misto (retributivo fino al 31 dicembre 2011 e contributivo dal 1° gennaio 2012) e quello calcolato col metodo retributivo.
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