lunedì 9 giugno 2014
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Più lunga la lista dei medicinali a carico Inail. Colliri, creme e ansiolitici entrano tra le spese mediche che possono essere richieste a rimborso all’Inail. Spese che peraltro possono essere rimborsate anche a guarigione avvenuta, sempreché i medicinali sia ritenuti necessari per il miglioramento dello stato psico-fisico dell’infortunato.Con circolare n. 30/2014, l’Inail rivede le regole sul rimborso delle spese dei farmaci a favore dei lavoratori infortunati, in vigore dal 13 novembre 2012, ampliando le tipologie di medicine rimborsabili ed estendendo il diritto al rimborso anche al periodo successivo alla stabilizzazione dei postumi dell’infortunio.Il rimborso dei farmaci è stato introdotto dall’Inail con circolare n. 62/2012, come un diritto a favore di infortunati e tecnopatici, limitatamente al periodo d’inabilità temporanea assoluta al lavoro a decorrere (a prescindere dalla data dell’infortunio) dal 13 novembre 2012. Pertanto, la data della prescrizione medica e dello scontrino comprovante l’acquisto del farmaco, ai fini del rimborso, non può essere antecedente al 13 novembre 2012. Dopo la sperimentazione e in esito al monitoraggio degli oneri sostenuti, con la recente circolare l’Inail impartisce nuove istruzioni finalizzate all’estensione del diritto al rimborso dei farmaci anche successivamente alla stabilizzazione dei postumi dell’infortunio; all’ampliamento delle specialità farmaceutiche rimborsabili; al flusso procedurale. Il rimborso spese farmaci riguarda, ora, anche le spese sostenute dopo il periodo d’inabilità temporanea assoluta al lavoro in presenza di postumi stabilizzati, pur se non indennizzabili, anche oltre la scadenza dei termini revisionali. Ai fini del rimborso, l’Inail valuta se il farmaco è necessario per il miglioramento dello stato psico-fisico in relazione alla patologia causata dall’evento lesivo di natura lavorativa. Nel corso della sperimentazione (circolare 62/2012), spiega l’Inail, si è spesso evidenziato che gli assicurati richiedono il rimborso di farmaci che, pur essendo compresi nell’elenco allegato alla predetta circolare, non appartengono alla branca medica di riferimento. In merito, l’Inail precisa che provvede al rimborso delle spese a prescindere dalle branche di riferimento (di cui alla circolare n. 62/2012), purché i farmaci siano ritenuti necessari per il miglioramento dello stato psico-fisico dell’assicurato in relazione alla patologia causata dall’evento lesivo di origine lavorativa, anche ai fini del reinserimento socio-lavorativo, in relazione al caso trattato. In tabella la nuova lista delle specialità farmaceutiche rimborsabili.Le nuove regole, precisa infine l’Inail, si applicano, a prescindere dalla data dell’evento, alle richieste di rimborsi, per farmaci prescritti e acquistati a decorrere dal 13 novembre 2012, ad oggi in istruttoria e/o pervenute dal 4 giugno 2014 (data pubblicazione circolare). Il termine prescrizionale del diritto al rimborso dei farmaci è decennale a decorrere dal giorno in cui il diritto stesso può essere esercitato (cioè dalla data riportata sullo scontrino comprovante l’acquisto del farmaco).Ecco la nuova lista (con Codice Inail) delle Specialità farmaceutiche rimborsabili1    Acido ialuronico per infiltrazioni intrarticolari per il trattamento di condropatie ed artrosi post-traumatiche
2    Ansiolitici e ipnoinducenti
3    Antibiotici per il trattamento topico di ferite o ustioni infette4    Antidolorifici per os
5    Antivertiginosi
6    Attivanti cerebrali
7    Colliri midriatici per processi flogistici del segmento anteriore e posteriore dell’occhio8    Crema antibatterica per ustioni
9    Farmaci ipotonizzanti (compresse) per il trattamento dell’ipertono oculare 10    Farmaci per il trattamento dei disturbi della motilità intestinale da varie cause 11    Farmaci per il trattamento dell’incontinenza urinaria in pazienti con vescica iperattiva
12    Farmaci per il trattamento dell’osteoporosi post-traumatica
13    Farmaci per la disfunzione erettile, come esito di gravi fratture del bacino, e di lesioni parziali midollari
14    Farmaci per uso topico (pomate e/o colliri) a base antibiotica, con o senza cortisonico per il trattamento di infezioni esterne di occhio ed annessi
15    Farmaci vasoprotettori ed antitrombotici (compresse) per il trattamento di emorragie retiniche16    Garze impregnate di antisettico per cute lesa17    
Immunoterapia batterica per il trattamento delle osteomieliti
18    Miorilassanti
19    Pomata antisettica
20    Pomate per il trattamento di abrasioni, ferite ed ustioni corneo congiuntivali 21    Preparati a base di acido ialuronico con e senza antibiotico, nelle diverse formulazioni per favorire la riepitelizzazione della cute lesa
22    Preparati cortisonici topici per il trattamento di dermatiti da contatto
23    Preparati per uso topico a base antibiotica con e senza cortisone
24    Preparati per uso topico a base di antinfiammatori in creme, pomate, gel, cerotti
25    Preparati per uso topico a base di eparina sodica26    Preparati per uso topico ad azione elasticizzante/barriera per il trattamento di gravi ustioni
27    Preparato per uso topico per ulcere croniche con tessuto fibrinoso o necrotico 28    Prodotti anticheloidi (in diversa formulazione), compresi i siliconi medicali 29    Unguento per detersione enzimatica di piaghe necrotiche con e senza antibiotico
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