mercoledì 29 aprile 2020
Così anche la pensione di cittadinanza e il reddito di inclusione: saranno erogati senza soluzione di continuità negli importi in godimento
Una carta per il Reddito di cittadinanza

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Il reddito di cittadinanza (Rdc) rimane garantito durante per tutto il periodo del lockdown. Le variazioni anagrafiche, reddituali e patrimoniali che incidono sull’importo del sussidio, infatti, non devono essere comunicate all’Inps fino a quando non ci sarà la ripresa della vita normale. Come il reddito di cittadinanza, così anche la pensione di cittadinanza (Pdc) e il reddito di inclusione (Rei): fino al ritorno alla vita normale saranno erogati senza soluzione di continuità negli importi in godimento. A spiegarlo è stato l’Inps con il placet del ministero del Lavoro. La novità in sostanza è la sospensione dei termini di decadenza delle prestazioni assistenziali: uno stop che vale per una serie di obblighi di comunicazione — entro termini perentori e a carico dei beneficiari di Rdc e di Pdc, nonché, per analogia, di Rei (tutte misure a contrasto della povertà) — al fine della determinazione degli importi delle prestazioni.

La prima comunicazione obbligatoria è quella delle variazione del nucleo familiare rispetto a quanto dichiarato ai fini Isee, da farsi entro due mesi con la presentazione di una nuova Dsu (la domanda per ottenere l’Isee), a pena di decadenza dal beneficio. L’Inps spiega che, eccetto le variazioni per nascite e per decessi, in ogni altro caso occorre presentare anche una nuova domanda del beneficio (Rdc, Pdc o Rei), perché la prestazione decade d’ufficio a partire dal mese successivo a quello di presentazione del nuovo Isee. Dal 23 febbraio 2020 i termini di decadenza per tali comunicazioni sono sospesi e riprenderanno a decorrere dal 1° giugno, salvo proroghe. Si ricorda che le comunicazioni vanno fatte con il modello “Rdc/Pdc-Com Esteso” (modulo SR181) da inviare all’Inps entro 30 giorni dall’evento.

La seconda comunicazione obbligatoria è relativa all’attività lavorativa. Se e quando uno o più componenti il nucleo familiare trovano attività lavorativa durante il periodo di erogazione del RdC, l’avvio dell’attività e i redditi che ne derivano vanno comunicati all’Inps con il modello “Rdc/Pdc-Com Esteso” (modulo SR181), pena la decadenza dal beneficio. Anche in tal caso l’obbligo di comunicazione deve intendersi sospeso dal 23 febbraio, sia per attività di lavoro autonomo che subordinato. Con specifico riferimento alle attività autonome avviate nel primo trimestre solare 2020, il termine per la comunicazione dei redditi a consuntivo, di norma fissato al 15 aprile (quindicesimo giorno successivo alla conclusione del trimestre solare), decorrerà dal 1° giugno (quindi sarà il 15 giugno).

Analoga comunicazione va fatta, nel termine di 15 giorni, a pena di decadenza, sempre con il modello “Rdc/Pdc-Com Esteso”, in caso di variazioni del patrimonio immobiliare (acquisto di seconda casa, per esempio), dei beni durevoli (acquisto autoveicoli, moto eccetera) e del patrimonio mobiliare (donazioni, vincite eccetera). Anche per tali comunicazioni i termini sono sospesi dal 23 febbraio al 1° giugno, salvo proroghe.

In relazione ai percettori del Rei sono sospesi dal 23 febbraio al 1° giugno, salvo proroghe, gli adempimenti relativi all’obbligo:
— di comunicare entro 30 giorni dall’avvio di ogni attività lavorativa il reddito annuo previsto;
— di presentazione di una nuova DSU in caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, eccetto i casi di decesso o nuove nascite.

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