lunedì 25 luglio 2016
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L’invalidità soggetta a revisione non causa più il blocco dei permessi dal lavoro. In particolare, i lavoratori autorizzati temporaneamente a fruire di tali permessi retribuiti, perché affetti da disabilità soggetta a verifica e conferma definitiva, possono continuare a fruirne nel periodo di ritardo della visita di revisione, anche se scade il provvedimento di autorizzazione. A stabilirlo è la legge n. 114/2014, con effetto dal 19 agosto 2014, come spiega l’Inps nella circolare n. 127/2016.La novità riguarda i benefici previsti a favore dei lavoratori dipendenti affetti da una disabilità grave (ai sensi della nota legge n. 104/1992), nonché i lavoratori dipendenti che prestano assistenza a familiari affetti da una disabilità grave. Tali benefici sono: •    i permessi retributivi dal lavoro (ai sensi dell’art. 33 della legge n. 104/1992);•    il prolungamento del congedo parentale (ai sensi dell’art. 33 del dlgs n. 151/2001);•    i riposi orari, che possono essere fruiti in via alternativa al prolungamento del congedo parentale (ai sensi dell’art. 33 del dlgs n. 151/2001 e dell’art. 33 della legge n. 104/92);
•    il congedo straordinario (ai sensi dell’art. 42 del dlgs n. n. 151/2001). La novità è stata introdotta dall’art. 25 del dl n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, al fine specifico di semplificare gli adempimenti sanitari e amministrativi ai soggetti disabili, onde evitare che il costo della burocrazia ricada sulle loro spalle con ritardi e/o riduzione dei benefici di cui sono destinatari. La novità è, dunque, questa: sono automaticamente prorogati gli effetti del verbale “rivedibile” di riconoscimento dell’invalidità oltre il termine stabilito per la revisione e fino all’effettiva revisione, in maniera tale da consentire la fruizione dei benefici da parte dei lavoratori destinatari nelle more della definizione dell’iter sanitario di revisione. I verbali di accertamento della disabilità in situazione di gravità, infatti, possono contenere la clausola di validità temporanea perché soggetti a successiva revisione, attraverso la fissazione di nuova visita medica, dopo un certo periodo, presso la commissione deputata al compito di rilasciare la certificazione di “situazione di gravità” (art. 4 della legge n. 104/92).
Fino alla legge n. 114/2014, il lavoratore autorizzato a uno o più benefici correlati alla disabilità grave accertata dal verbale soggetto a revisione non poteva fruire dei benefici nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale e la fine dell’iter sanitario di revisione. Dopo la legge n. 114/2014, a partire dal 19 agosto 2014, invece, può continuare a fruirne nelle more dell’iter sanitario di revisione. Dal punto di vista operativo la novità, pur riguardano tutti i benefici alla stessa maniera, viene disciplinata con regole diverse. L’Inps, in particolare, ha stabilito che i lavoratori non devono presentare una nuova domanda di autorizzazione per continuare a fruire dei permessi 104 nel periodo che va dalla data di scadenza del verbale rivedibile fino al completamento dell’iter sanitario di revisione; una nuova domanda, invece, è dovuta se la fruizione riguarda gli altri benefici (prolungamento del congedo parentale;
riposi orari, alternativi al prolungamento del congedo parentale; congedo straordinario).
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