mercoledì 21 dicembre 2011
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​Al via le nuove regole per impugnare i licenziamenti illegittimi. Dal 31 dicembre, diventano efficaci le norme del Collegato lavoro (legge n. 183/2010) che stabiliscono un nuovo termine di decadenza per la contestazione del licenziamento. Mentre oggi l’impugnazione va fatta entro 60 giorni ed ha come termine di decadenza un periodo di cinque anni (in alcuni casi, addirittura, la decadenza non è prevista, in base alle nuove norme operative dal 31 dicembre, l’impugnazione resta dovuta entro 60 giorni ma, a pena di nullità, andrà necessariamente fatta seguire dalla presentazione del ricorso al giudice o dalla richiesta del tentativo di conciliazione nei successivi 270 giorni. Una volta spirato questo termine, il licenziamento non è più impugnabile. La novità, dunque, sta nella contrazione del termine di decadenza: da cinque anni a 270 giorni.Le nuove regole sui licenziamenti sono operative dal 24 novembre 2010, per effetto dell’entrata in vigore del citato Collegato lavoro. Diverse le novità; la prima riguarda la conciliazione: il tentativo, infatti, è rimasto obbligatorio fino al 23 novembre 2010; poi è divenuto facoltativo, il che vuole dire che il lavoratore può anche adire direttamente un giudice, senza prima provare una conciliazione o aspettare il trascorrere (inutile) dei 60 giorni previsti per esperire il tentativo. La seconda novità riguarda la procedura: adesso è unica, cioè sia per far causa a un datore di lavoro (per i rapporti di lavoro dipendente) che a un committente (per i rapporti di co.co.co. e di lavoro a progetto). La nuova procedura di impugnazione del licenziamento prevede un doppio passo obbligatorio: va fatta prima la denuncia, entro 60 giorni, e poi il deposito del ricorso in tribunale entro i successivi 270 giorni. Il lavoratore che non segua questa via e, soprattutto, non rispetti questi termini, può dire addio ad ogni successiva azione giudiziaria per far dichiarare nullo il suo licenziamento. La novità introdotta dal Collegato lavoro riguarda la seconda parte della procedura: il deposito del ricorso in tribunale entro i successivi 270 giorni dalla denuncia del licenziamento, pena l’inefficacia stessa di tutta l’impugnazione. Così doveva essere sin dal 24 novembre 2010, data di entrata in vigore del Collegato lavoro; successivamente, però, è intervenuto il decreto Milleproroghe (dl n. 225/2010) che ne ha stoppato la operatività con un rinvio della sua efficacia al 31 dicembre 2011. In pratica, dunque, per il periodo fino al 31 dicembre 2011 sono rivissute le vecchie regole, quelle vigenti fino al 23 novembre 2010. In base alle quali, per contestare il licenziamento, il lavoratore doveva impugnarlo entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione, ma poi aveva cinque anni di tempo per (pensarci e per) depositare il ricorso in Tribunale e dare così avvio alla causa vera e propria. Termine, peraltro, che non esisteva nel caso in cui la contestazione riguardasse la nullità del licenziamento: praticamente tutte le cause di lavoro venivano solitamente fondate sulla “nullità” del licenziamento e del contratto di lavoro, perché in tal caso non c’era termine di decadenza in base all’articolo 1422 del codice civile (“imprescrittibilità dell’azione di nullità”).
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