martedì 3 aprile 2012
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​Affitto manodopera senza vincoli per disoccupati, cassintegrati o lavoratori svantaggiati. A partire dal 6 aprile, il ricorso alla somministrazione di lavoro a termine non necessita più della specifica «causale» (qual è la ragione di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo), quando l’affitto riguardi i predetti lavoratori. La novità è prevista dal dlgs n. 24/2012, in vigore appunto dal 6 aprile, che dà attuazione alla Direttiva 2008/104/Ce relativa al lavoro tramite agenzia interinale. La somministrazione di manodopera, introdotta dalla riforma Biagi del lavoro (il dlgs n. 276/2003) dopo la prima esperienza del lavoro interinale (pacchetto Treu), permette a un soggetto (cosiddetto utilizzatore) di rivolgersi ad altro soggetto autorizzato (cosiddetta agenzia di somministrazione) per ricevere in utilizzo, dietro pagamento, manodopera non assunta direttamente, ma dipendente dal somministratore. Il rapporto “trilaterale” è dunque disciplinato mediante due contratti: un «contratto di somministrazione», stipulato tra utilizzatore e somministratore, di natura commerciale, che regola “l’affitto” della manodopera; un «contratto di lavoro», stipulato tra somministratore e lavoratore, e che disciplina il rapporto di lavoro tra agenzia e lavoratore destinato a essere utilizzato da terzi. La somministrazione di lavoro può essere a tempo indeterminato (staff leasing) oppure a termine; nel primo caso è possibile per le specifiche causali individuate dalla legge (servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico; servizi di pulizia, custodia, portineria; ecc.). La somministrazione a termine, invece, è possibile a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore, entro i limiti fissati dai ccnl, anche in misura non uniforme. Dal 6 aprile è stabilito che non serve più una delle predette ragioni quando la somministrazione preveda l’utilizzo di: soggetti disoccupati percettori dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali o ridotti, da almeno sei mesi; soggetti comunque percettori di ammortizzatori sociali, anche in deroga, da almeno sei mesi (cig, mobilità, etc.); lavoratori definiti “svantaggiati” o “molto svantaggiati” (ai sensi del regolamento Ce n. 8000/2008); nelle ulteriori ipotesi individuate dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro. Si ricorda che, ai sensi del citato regolamento, per «lavoratore svantaggiato» si intende: a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale; c) lavoratori che hanno superato i 50 anni di età; d) adulti che vivono soli con una o più persone a carico; e) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici; f) membri di una minoranza nazionale che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso a un’occupazione stabile. Per «lavoratore molto svantaggiato» si intende il lavoratore senza lavoro da almeno 24 mesi.
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