giovedì 1 aprile 2021
Misura piena anche per chi lavora a part-time verticale, per una durata complessivamente superiore al 50% di quella a tempo pieno
L'Inps ha recepito l'orientamento della Corte di cassazione

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Chi lavora a part-time verticale, per una durata complessivamente superiore al 50% di quella a tempo pieno (durata normale del rapporto di lavoro) ha diritto ai «permessi 104» in misura piena. In altre parole, se l’orario a tempo parziale supera la metà di quello normale di lavoro non c’è alcun riproporzionamento dei tre giorni di permesso mensile previsti a favore dei lavoratori che assistono persone con disabilità, ai sensi dell’art. 33 della legge 104/1992. Se, invece, non supera il 50% il riproporzionamento resta: i giorni di permesso che spettano, di conseguenza, verranno determinati in funzione proprio dell’orario di lavoro. La novità è stata adottata recentemente dall’Inps (circolare n. 45/2021), recependo l’orientamento della Corte di cassazione (tra l’altro, sentenza n. 22925/2017 e n. 4069/2018).

Il lavoro a part-time può assumere tre diverse connotazioni:
• verticale, quando si lavora solo alcuni giorni a tempo pieno;
• orizzontale, quando si lavora tutti i giorni, ma con orario ridotto;
• misto, quando il lavoro è organizzato in una forma che l’unione delle due forme precedenti (verticale e orizzontale).

La Corte di cassazione ha più volte censurato l’Inps (circolare n. 133/200) in merito al diritto ai tre giorni di permesso mensile previsto, ai fini dell’assistenza a familiari con grave handicap, a favore dei lavoratori occupati a part-time. In base alla disciplina del lavoro a part time (dettata dal Dlgs n. 61/2000, cosiddetto Testo Unico part-time), vige un principio di non discriminazione per cui i lavoratori a tempo parziale non devono ricevere trattamenti meno favorevoli rispetto a quelli a tempo pieno. Il TU elenca da una parte i «diritti» che non devono subire decurtazioni a causa del ridotto orario di lavoro; dall’altra stabilisce che il trattamento economico (cioè la retribuzione globale e le singole voci; la paga feriale; i trattamenti di malattia, di infortunio, di maternità eccetera) può essere riproporzionato. Il fine di questa distinzione, secondo la Suprema corte, è distinguere gli istituti che hanno una connotazione patrimoniale (riproporzionabili) da quelli che hanno una connotazione non patrimoniale, i quali, invece, sono salvaguardati da qualsiasi riduzione. I permessi per assistenza a familiari disabili, nel silenzio della norma (non sono indicati dal TU), vanno fatti rientrare nel secondo ambito (diritti non riproporzionabili), ma soltanto a partire da una certa “consistenza” dell’orario a tempo parziale lavorato, cioè una volta superato la metà dell’orario normale di lavoro.

In caso di part-time orizzontale, allora, restano valide le precedenti indicazioni Inps. Ossia che i tre giorni di permesso non sono da riproporzionare. In questo caso, la commisurazione dei giorni di permesso alla ridotta durata dell’attività lavorativa è insita nella dinamica stessa del rapporto di lavoro (il “giorno” di permesso avrà stessa durata del “giorno” di lavoro).

Anche in relazione ai rapporti di lavoro part-time di tipo verticale e di tipo misto fino al 50%, restano valide le precedenti indicazioni Inps, vale a dire il riproporzionamento del numero dei giorni di permesso spettanti. A tal fine, la formula di calcolo da applicare per capire “quanti” dei tre giorni spetterà al lavoratore con attività limitata (a part time): il triplo (perché tre sono i giorni di permesso spettanti teoricamente) del rapporto tra «orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part-time» e «orario medio settimanale teoricamente eseguibile a tempo pieno». Il risultato, numerico, va poi arrotondato all’unità inferiore oppure a quella superiore, a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore. Il riproporzionamento va effettuato solo in caso di part-time di tipo verticale e di tipo misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese. Non va fatto, invece, per i mesi in cui, nell’ambito del rapporto di lavoro part-time, sia previsto lo svolgimento di attività lavorativa a tempo pieno.

La novità c’è in relazione ai rapporti di lavoro part-time di tipo verticale e di tipo misto con percentuale a partire dal 51%, cioè oltre il 50%. Infatti, non c’è più riproporzionamento del numero dei giorni di permesso spettanti: i tre giorni di permesso spettano interamente.

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