lunedì 26 gennaio 2015
COMMENTA E CONDIVIDI
Chi percepisce l’indennità di disoccupazione edile può lavorare e cumulare il reddito d’attività autonoma, ma fino al limite annuo di 4.800 euro (8.000 in caso di collaborazione coordinata e continuativa). Lo ha precisato l’Inps nel messaggio n. 501/2015 rispondendo ad una serie di quesiti, tutti vertenti su compatibilità e cumulabilità dello svolgimento di lavoro autonomo con la percezione dei trattamenti speciali edili (ex legge n. 223/1991 e legge n. 451/1994).Con una precedente circolare (la n. 67/2011) l’Inps ha costruito un criterio di compatibilità e di cumulabilità dello svolgimento di lavoro autonomo con la percezione dell’indennità di mobilità. Ciò sul presupposto che il Legislatore non ha previsto, nella legge n. 223/1991 che detta la disciplina della mobilità, tra le cause di decadenza dall’indennità lo svolgimento di lavoro autonomo. Anzi, alla ricorrenza di tale ipotesi, ha dato possibilità all’interessato, nella speciale ottica d’incentivazione, di chiedere anche la corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità in un'unica soluzione. In particolare, in quella circolare l’Inps ha precisato che la percezione dell’indennità di mobilità è compatibile con lo svolgimento di lavoro autonomo se il relativo reddito conseguito non supera il reddito minimo escluso da imposizione fiscale e che garantisce il mantenimento dello status di disoccupato. Tale reddito minimo è pari a euro 4.800 in caso di lavoro autonomo e a euro 8.000 in caso di attività di collaborazione coordinata e continuativa.Poiché neanche per quanto riguarda i trattamenti speciali edili il Legislatore ha previsto come causa di decadenza lo svolgimento di lavoro autonomo e, anzi, sebbene con uno stanziamento finanziario (già esaurito) ha riconosciuto l’erogazione anticipata del trattamento in un’unica soluzione per intraprendere lo svolgimento d’attività autonoma, l’Inps conclude per affermare che anche i trattamenti di disoccupazione edile (ex leggi n. 223/1991 e n. 451/1994) sono compatibili e cumulabili con lo svolgimento di lavoro autonomo, ovviamente nel rispetto dei predetti limiti di reddito.
© Riproduzione riservata
COMMENTA E CONDIVIDI

ARGOMENTI: