martedì 17 novembre 2020
L’esercizio della loro attività lavorativa deve avvenire in modalità agile anche con “adibizione a diversa mansione compresa nella stessa categoria o area di inquadramento"
I lavoratori fragili hanno diritto allo smart working

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Dal 16 ottobre (fino al 31 dicembre) ai lavoratori fragili non spetta più la tutela di malattia, ma il diritto a esercitare l’attività lavorativa in modalità agile (smart working). Lo spiega l’Inps, tra l’altro, nel messaggio n. 4157/2020 precisando inoltre che, per avere la copertura contributiva figurativa dell’eventuale periodo di malattia fruito (cosa possibile dal 17 marzo al 15 ottobre), il lavoratore produrre un certificato di malattia in cui sia indicato il periodo della prognosi e la condizione di fragilità.

Per il periodo di emergenza per la pandemia Covid-19 è stato introdotto un particolare regime di tutela per i lavoratori cosiddetti “fragili” o “in condizione di fragilità”: cioè lavoratori dipendenti, pubblici e privati, riconosciuti disabili con connotazione di gravità (ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992) ovvero in condizioni di rischio per immunodepressione, patologie oncologiche o svolgimento di relative terapie salvavita. Questo particolare regime di tutela si snoda attraverso due vie: “malattia” dal 17 marzo al 15 ottobre; ordinaria attività di lavoro, ma “di norma” in modalità agile, dal 16 ottobre fino al 31 dicembre. Vediamo le singole ipotesi, cominciando dalla malattia.

A decorrere dal 17 marzo, l’intero periodo di assenza dal servizio del lavoratore fragile viene equiparato a degenza ospedaliera, dietro presentazione di un certificato di malattia. Il termine della tutela, fissato al 30 aprile è stato prorogato prima al 31 luglio e poi al 15 ottobre. La tutela comporta a favore del lavoratore fragile il riconoscimento dell’indennità di malattia con relativi contributi figurativi. Per accedere alla tutela, spiega l’Inps nel messaggio in esame, il lavoratore deve produrre apposita certificazione medica riportante il periodo della prognosi e l’indicazione della condizione di fragilità con gli estremi della documentazione dell’eventuale riconoscimento della disabilità grave; ovvero della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, attestata dagli organi medico-legali delle autorità sanitarie locali competenti.

La seconda tutela decorre dal 16 ottobre e, per ora, opererà fino al 31 dicembre: ai lavoratori fragili non spetta più la tutela di malattia, ma l’esercizio della loro attività lavorativa, di norma, deve avvenire in modalità agile anche con “adibizione a diversa mansione compresa nella stessa categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto” (comma 2-bis, art. 26, dl n. 104/2020).

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