mercoledì 7 luglio 2021
Per entrambe le situazioni, dall’anno 2013 è operativa una specifica funzione sul sito internet dell’Inps, che permette di calcolare le indennità dovute
Chiarimento dell'Inps sulle due situazioni

Chiarimento dell'Inps sulle due situazioni - Archivio

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I contributi previdenziali dovuti sulle ferie non fruite dei lavoratori domestici e quelli dovuti sull’indennità di mancato preavviso vanno calcolati con l’ultimo periodo lavorato. Lo precisa l’Inps (messaggio n. 2330/2021), unificando le modalità operative per tali adempimenti.

Le due situazioni esaminate dall’ente previdenziale sono entrambe relative alla cessazione di un rapporto di lavoro domestico (sono situazioni, cioè, che si verificano quando un domestico va via perché licenziato o perché si dimette per motivi propri): le «ferie non godute» e la «indennità» risarcitoria del mancato preavviso di licenziamento. Per entrambe le situazioni, dall’anno 2013 è operativa una specifica funzione sul sito internet dell’Inps, che permette di calcolare i contributi per i rapporti domestici cessati. La funzione tiene conto di una duplice data di cessazione dell’obbligo contributivo: la prima individuabile nella data di cessazione del rapporto di lavoro (quella in cui è terminata la prestazione lavorativa); la seconda è quella che coincide con il termine dei giorni di mancato preavviso che hanno dato luogo all’indennità sostitutiva (data fine obbligo contributivo).

Su entrambi gli importi dovuti dal datore di lavoro (a titolo di ferie maturate e non godute e a titolo di mancato preavviso), l’Inps stabilisce che il versamento dei relativi contributi va fatto insieme all’ultimo periodo lavorato, fino alla data di effettiva cessazione del rapporto di lavoro.

Un esempio. Colf licenziata senza preavviso e senza aver fruito delle ferie maturate. Il datore di lavoro deve calcolare settimane e ore retribuite, per generare il documento di pagamento dei contributi. Si pone che il rapporto di lavoro sia di 24 ore settimanali, che c’è un’anzianità di servizio di due anni e che la data di cessazione del rapporto di lavoro è stata il 27 giugno 2020. La lavoratrice ha diritto a 15 giorni d’indennità per mancato preavviso e ha maturato 13 giorni di ferie non fruite. Il datore di lavoro, per prima cosa, comunica la cessazione del rapporto di lavoro; fatto ciò, sul «Portale dei Pagamenti» del sito internet dell’Inps (www.inps.gov.it) indica i 15 giorni di calendario di preavviso (tre settimane: dal 28 giugno al 12 luglio 2020) e genera due avvisi di pagamento cosiddetto «pagoPA»:

il primo relativo al secondo trimestre dell’anno 2020: «2°/2020» (contenente anche le ore di ferie non fruite): 312 ore lavorate (24h x 13sett) + 52 ore retribuite per ferie (24h/6ggx13gg) per un totale di 364 ore;

il secondo relativo al terzo trimestre del 2020: «3°/2020» (per le tre settimane di mancato preavviso): 24h/7ggx15gg = 52 ore (51,43 arrotondato per eccesso). Le prime tre settimane di luglio, dove cadono i 15 giorni, sono indicate nella causale pagamento con lettera «P».

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