martedì 23 giugno 2020
Sono alternativi tra loro. Optare per uno resta vincolante per l’intera "tranche" del beneficio (15 giorni o 600/1.000 euro)
I lavoratori possono scegliere tra congedo e "voucher"

I lavoratori possono scegliere tra congedo e "voucher" - Reuter

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Doppia scelta tra congedo Covid e voucher (baby-sitting o centri estivi). Sono alternativi tra loro, infatti, e la scelta per l’uno (congedo) preclude l’utilizzo dell’altro (voucher) e viceversa. Tuttavia, le misure operano per due tranche: per i primi 15 giorni (o per 600/1.000 euro di voucher) previsti dal cosiddetto decreto Cura e per gli ulteriori 15 giorni (o per altri 600/1.000 euro di voucher) aggiunti dal cosiddetto decreto Rilancio. Una volta scelto il congedo o il voucher, la scelta resta vincolante per l’intera tranche del beneficio (15 giorni o 600/1.000 euro di voucher).

Il cosiddetto congedo Covid, previsto dal decreto Cura, è operativo dal 5 marzo fino al 31 luglio,
per la durata complessiva di 30 giorni (15+15), a favore dei genitori, anche affidatari, lavoratori dipendenti o iscritti alla gestione separata Inps o lavoratori autonomi iscritti sempre all’Inps (artigiani, commercianti, ecc). In “alternativa” al congedo può essere richiesto un voucher d’importo pari a 1.200 euro (600 euro per ogni 15 giorni) ovvero a 2mila nel settore sanitario, pubblico o privato, e Polizia di Stato (cioè 1.000 euro ogni 15 giorni) tramite Libretto Famiglia per l’acquisto di servizi baby-sitting ovvero per il pagamento della frequenza di centri estivi da parte dei figli, in tal caso con erogazione al richiedente.

Anche dopo il decreto Rilancio, che ha raddoppiato la misura, permane l’incompatibilità tra i due istituti, cioè tra congedo e voucher, che traduce in pratica il principio di “alternatività”. Non si tratta, tuttavia, di un’incompatibilità assoluta, cioè per tutto e l’intero periodo di beneficio (15 + 15 giorni), potendo il bonus essere spacchettato in due tranche, poiché occorre presentare una nuova domanda per avvalersi del raddoppio previsto con il decreto Rilancio.

In conseguenza di ciò, vanno tenuti distinti i casi in cui il soggetto, all’atto della domanda, non ha richiesto il congedo Covid nella prima fase da quello in cui ne ha fatto richiesta ed è stato autorizzato, distinguendo ulteriormente se l’autorizzazione c’è stata per un periodo fino a 15 giorni o per più di 15 giorni. Esclusivamente nel primo caso, l’importo spettante come voucher (per servizi baby-sitting o centri estivi), può raggiungere l’importo massimo di 1.200/2mila euro. Diversamente, se al momento della domanda il soggetto ha già fatto richiesta di periodi di congedo autorizzati, ma senza superare i 15 giorni, può beneficiare dell’importo residuo di 600/1.000 euro, ferma restando la possibilità di presentare domanda per i giorni residui di congedo non precedentemente fruiti. In caso di congedo autorizzato per oltre 15 giorni, invece, il voucher non spetta per niente.

Un esempio: chi ha richiesto il congedo nella prima tranche per dieci giorni, può chiedere gli ulteriori giorni, fino a 15 (della prima tranche), solo come congedo, non come voucher; per la seconda tranche, tuttavia, ha libera scelta tra congedo o voucher per tutti i 15 giorni ulteriori.


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