martedì 28 settembre 2021
Non si potrà più avere il rilascio dell’attestazione per due anni, oltre a subire le conseguenze penali e di decadenza dai benefici
Maggiori controlli sull'Isee

Maggiori controlli sull'Isee - Archivio

COMMENTA E CONDIVIDI

Chi dichiara il falso per ricevere una prestazione sociale agevolata rischia uno stop dell’Isee per due anni. Chi fruisce di prestazioni mediante la presentazione di una Dsu (dichiarazione sostitutiva unica) mendace, infatti, oltre a decadere dal beneficio e a doverlo restituire, è soggetto al divieto biennale del rilascio dell’Isee. A spiegarlo è stato l’Inps, in un recente messaggio (n. 3155/2021), in cui illustra le novità sui controlli dell’Isee da parte dello stesso Inps, dell'Agenzia delle entrate e degli altri enti erogatori di prestazioni sociali agevolate su quanto viene auto-dichiarato dai richiedenti nelle domande. Le novità arrivano dal decreto ministeriale 5 luglio 2021 relativo al cosiddetto «Isee corrente». Quelle relative ai controlli sono contenute negli articoli 4 e 5 che, nel dettaglio, fissano le modalità di rilevazione delle eventuali omissioni e difformità, nonché l’implementazione del sistema di verifiche che coinvolge, oltre all’Inps, anche l’Agenzia delle entrate e qualunque altro ente che eroga benefici sociali agevolate. I controlli possono avvenire:

a) in fase di rilascio dell’Isee, oppure/anche

b) successivamente al rilascio dell’Isee.

Già in fase di attestazione dell’Isee (operazione che spetta all’Inps) è possibile che vengano riscontrate eventuali omissioni o difformità rispetto a quanto dichiarato nella Dsu. Ciò può succedere dal confronto con i dati e gli elementi che l’Inps, automaticamente, acquisisce da Agenzia delle entrate e dal sistema delle Co-Comunicazioni obbligatorie. Quando ciò accade, cioè quando sono rilevate omissioni o difformità, il richiedente viene informato e può scegliere tra tre opzioni:

• può comunque fare domanda della prestazione sociale agevolata avvalendosi dell’Isee con le omissioni e/o difformità. In tal caso, l’ente erogatore può chiedere al cittadino di presentare altra documentazione per provare la completezza e la veridicità dei dati indicati nella Dsu;

• può presentare una nuova Dsu, inserendo le informazioni omesse o diversamente esposte;

• può chiedere al Caf la rettifica della Dsu con effetto retroattivo. Ciò è possibile soltanto se la Dsu è stata presentata tramite Caf e se quest’ultimo ha commesso un errore materiale.

I controlli, poi, possono avvenire anche dopo il rilascio dell’attestazione Isee, nel momento in cui tutte le informazioni sono disponibili, utilizzando i dati dell’anagrafe tributaria, le Co e i dati degli archivi dell’Inps. A tal fine viene predisposto un «Piano annuale dei controlli» ad hoc dall’Inps e presentato al team formato con Agenzia delle entrate e ministero del Lavoro. Se da questi controlli risultano omissioni o difformità su un Isee rilasciato corretto (senza omissioni o difformità), la relativa attestazione Isee a suo tempo rilasciata viene sostituita. L’interessato è avvertito via Pec o via mail o tramite l’intermediario indicato nella Dsu.

In presenza di omissioni o difformità, prima o dopo del rilascio dell’Isee, sia l’Inps che gli enti erogati possono chiedere, anche se è in corso l’erogazione della prestazione, documentazione atta a dimostrare la veridicità e la completezza dei dati indicati nella Dsu. In caso di accertata indebita fruizione di prestazioni agevolate, derivante dalla presentazione di Dsu mendace, il dichiarante non potrà più avere il rilascio dell’Isee per due anni, oltre a subire le conseguenze penali e di decadenza dai benefici.

© Riproduzione riservata
COMMENTA E CONDIVIDI

ARGOMENTI: