lunedì 29 giugno 2015
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Via libera dell’Inps al ricalcolo degli arretrati sulle pensioni per la mancata rivalutazione degli anni 2012 e 2013. A partire dal 1° agosto l’istituto liquiderà le somme spettanti da gennaio 2012 a luglio 2015 e aggiornerà la misura delle pensioni. Chi a dicembre 2011 (prima dello stop della rivalutazione dichiarato illegittimo) intascava pensioni per 1.500 euro, riceverà 796 euro di arretrato e la sua nuova pensione sarà di 1.525,49 euro fino a dicembre (invece degli attuali 1.518,56 euro); dal 1° gennaio 2016, poi, salirà a 1.541,75 euro. Lo spiega l’Inps nella circolare n. 125/2015.Le istruzioni riguardano le novità del decreto legge n. 65/2015 che, al fine di dar seguito alla sentenza n. 70/2015 della corte costituzionale che ha dichiarato incostituzionale il blocco biennale della perequazione (anni 2012 e 2013), ha introdotto norme specifiche, prevedendo proprio per quegli anni 2012 e 2013 le seguenti regole di rivalutazione:•    pensioni (una o più intascate dallo stesso soggetto, inclusi i vitalizi di onorevoli) fino a tre volte il minimo Inps, 100% dell’Istat;•    pensioni oltre tre e fino a quattro volte il minimo, 40% dell’Istat;•    pensioni oltre quattro e fino a cinque volte il minimo, 20% dell’Istat;•    pensioni oltre cinque e fino a sei volte il minimo, 10% dell’Istat;•    pensioni oltre sei volte il minimo, nessuna rivalutazione. Sempre il decreto legge n. 65/2015 ha esteso l’importo di perequazione 2012/2013 al biennio 2014/2015, ma in misura ridotta al 20% e, a partire dal 2016, in misura ridotta del 50%. Prima di vedere gli effetti dell’applicazione pratica di tali norme, è opportuno ricordare che ad essere interessati sono i pensionati che, a dicembre 2011, erano titolari di una o più pensioni, inclusi eventuali vitalizi, per un importo superiore a tre volte il minimo (all’epoca 1.443 euro, inclusa la salvaguardia).Nel tradurre in pratica le novità del decreto legge n. 65/2015, l’Inps distingue due operazioni: da una parte la sistemazione delle mancate rivalutazioni per il biennio 2012/2013; dall’altra gli effetti di tali rivalutazioni su pensioni e rivalutazioni negli anni successivi, cioè dal 2014 al 2016.  Ne deriva, allora, innanzitutto un risarcimento che copre il periodo da gennaio 2012 a luglio 2015; sarà erogato dal 1° agosto in misura pari alla somma degli importi scaturenti delle seguenti operazioni:a)    riconoscimento della nuova perequazione (come prima indicata) per gli anni 2012 e 2013;b)    rielaborazione delle rivalutazioni delle pensioni per l’anno 2014 e per i primi sette mesi del 2015, considerando un nuovo importo della pensione, quello cioè incrementato della perequazione degli anni 2012 e 2013 non in pieno, ma per una quota soltanto: del 20% per gli anni 2012 e 2013 e del 50% per gli anni 2014 e 2015.L’Inps riporta l’esempio della pensione di 1.500 euro a dicembre 2011. La pensione riceve la rivalutazione di 210,6 euro per il 2012 e di 447,2 euro per il 2013; tuttavia, nel momento di rielaborare la rivalutazione per l’anno 2014 e per i primi sette mesi del 2015, non è presa in considerazione una pensione maggiorata di 657,80 euro (cioè della somma degli importi delle due rivalutazioni = 210,6 più 447,2 euro), ma di 131,56 euro cioè del 20%.Alla ricostituzione delle pensioni provvederà l’Inps d’ufficio, quindi senza necessità di dover presentare una domanda. Domanda che invece serve presentare per ricevere la liquidazione degli arretrati sulle pensioni eliminate da parte degli eredi (quelle, cioè, non più in pagamento perché per esempio il pensionato è passato a miglior vita).
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