mercoledì 15 aprile 2020
Si tratta di 600/1000 euro da spendere per servizi di baby sitting tramite Libretto Famiglia, in alternativa al congedo per l’assistenza a figli senza scuola
Misure a sostegno della famiglia

Misure a sostegno della famiglia - Archivio

COMMENTA E CONDIVIDI

Il bonus asilo nido è cumulabile con il nuovo voucher Covid-19 (600/1000 euro, da spendere per servizi di baby sitting tramite Libretto Famiglia, in alternativa al congedo per l’assistenza a figli senza scuola). Lo ha precisato l’Inps. Il bonus asilo nido, si ricorda, è un contributo pubblico al pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici e privati, o di forme di supporto presso la propria abitazione a favore dei bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche. Da quest’anno è più pesante e pari a 3mila euro per i nuclei familiari con Isee minorenni fino a 25mila euro; 2.500 euro per i nuclei con Isee minorenni tra 25.001 e 40mila euro; e 1.500 euro nel caso di nuclei con Isee minorenni oltre 40mila euro. Il voucher Covid-19, come s’intuisce, è una prestazione istituita per il periodo di emergenza: in alternativa al nuovo congedo parentale di 15 giorni, fruibile dai genitori con figli d’età fino a 12 anni nel periodo dal 5 marzo fino alla ripresa delle lezioni, vale 600 euro (1.000 solamente ai dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato, e al personale dei comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico) per acquistare servizi di baby sitting ed è fruibile tramite Libretto Famiglia (Libretto che consente di acquisire e retribuire le cosiddette prestazioni occasionali).

È stata sottoposta all’Inps la questione relativa alla possibilità di ricevere sia il bonus asilo nido e sia il nuovo voucher, durante il periodo di sospensione delle lezioni. L’Inps ha precisato che il bonus viene erogato in base all’effettivo sostenimento dell’onere da parte del genitore, tenuto a presentare i documenti giustificativi della spesa, quali le fatture emesse dall’asilo, le ricevute di pagamento eccetera, entro la fine del mese di riferimento e, improrogabilmente, entro il 1° aprile dell’anno successivo. Dunque, non è richiesta la documentazione attestante l’effettiva frequenza del minore presso l’asilo nido; pertanto, ha concluso l’Inps, ciò che rileva ai fini dell’erogazione è l’adempimento dell’onere di pagamento della retta escludendo di fatto ogni incompatibilità tra bonus asilo nido e voucher Covid-19 per l’acquisto di servizi baby-sitting.

© Riproduzione riservata
COMMENTA E CONDIVIDI

ARGOMENTI: