martedì 19 novembre 2013
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​Tutela Inail a 360 gradi nelle missioni e trasferte. I lavoratori comandati, infatti, sono coperti per tutti gli eventi, dal momento in cui lasciano la dimora abituale fino al rientro, compresi gli incidenti nel tragitto per andare in albergo e quelli accaduti nella stanza stessa dell’albergo. Lo ha precisato l’Inail nella circolare n. 52/2013 con cui, prendendo spunto da alcuni quesiti, ha fornito il quadro aggiornato delle regole per gli infortuni c.c. in itinere (cioè gli infortuni occorsi durante il tragitto casa-lavoro e viceversa) nonché per quelli occorsi in missione e in trasferta.L’Inail prima di tutto, relativamente all’ambito operativo della predetta ipotesi dell’infortunio in itinere, ha ribadito che la tutela assicurativa opera per gli eventi che si verificano durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello del lavoro, nei limiti in cui il lavoratore non aggravi, per particolari motivi o per esigenze personali, i rischi della condotta extra-lavorativa connessa alla prestazione per ragioni di tempo e di luogo, interrompendo così il collegamento che giustifica la copertura assicurativa. In altre parole, per l’indennizzabilità dell’infortunio in itinere è necessario: a) che si verifichi nel tragitto tra abitazione e luogo di lavoro; e b) che il percorso sia effettuato a piedi o con mezzo pubblico ovvero con mezzo privato se necessitato.

Passando a esaminare i casi di infortunio in missione o trasferta, l’Inail evidenzia la differenza che c’è nello spostamento del lavoratore tra lavoro abituale e lavoro in missione o trasferta. Nel primo caso i rischi dipendono anche dalla scelta del lavoratore riguardo al luogo i cui stabilire il centro dei propri interessi personali e familiari; per cui il percorso non è determinato esclusivamente da esigenze lavorative impostegli dal datore di lavoro. Diverso è il caso della missione o della trasferta poiché, in tali situazioni, il tragitto dal luogo in cui si trova l’abitazione del lavoratore a quello in cui, durante la missione o trasferta, egli deve espletare la prestazione lavorativa, non è frutto di una libera scelta del lavoratore ma è qualcosa che gli viene imposto dal datore di lavoro. Ne consegue che il solo fatto che il lavoratore si trovi in missione o in trasferta vale, di per sé, a connotare differentemente l’evento infortunistico che si è verificato lungo il tragitto tra abitazione e una sede di lavoro temporaneamente diversa: tutto ciò che accade in questo tragitto va considerato come verificatosi in attualità di lavoro, cioè un vero e proprio “infortunio sul lavoro” (non un infortunio in itinere) in quanto accessorio all’attività lavorativa e connessa alla stessa funzionalmente; e ciò dal momento in cui la missione ha inizio e fino alla sua conclusione (in altre parole non si tratterà di infortunio in itinere, ma di infortunio in attualità di lavoro). In questi casi, ha aggiunto l’Inail, ci sono due uniche cause di esclusione dell’indennizzabilità:1) quando l’evento si verifichi nel corso dello svolgimento di un’attività che non ha alcun legame funzionale con la prestazione lavorativa o con le esigenze lavorative dettate dal datore di lavoro;2) nel caso di rischio elettivo, cioè nel caso in cui l’evento sia riconducibile a scelte personali del lavoratore, irragionevoli e prive di alcun collegamento con la prestazione lavorativa tali da esporlo a un rischio determinato esclusivamente da tali scelte.Per le stesse ragioni, ha spiegato infine l’Inail, anche gli infortuni occorsi durante gli spostamenti del lavoratore per recarsi dall’albergo al luogo in cui deve essere svolta l’attività lavorativa e viceversa devono essere trattati come infortuni in attualità di lavoro e non come infortuni in itinere; e lo stesso anche per quelli occorsi all’interno della stanza d’albergo in cui il lavoratore si trova a dimorare temporaneamente.

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