lunedì 25 novembre 2013
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Il rimborso delle spese per l’acquisto di medicinali può essere richiesto dal 13 novembre 2012. Può essere richiesto, in particolare, dai lavoratori che a tale data erano in stato d’inabilità temporanea assoluta per infortuni o malattie professionali precedenti alla predetta data; ovvero da lavoratori che si sono infortunati o hanno denunciato la malattia professionale con postumi d’inabilità temporanea assoluta a decorrere dal 13 novembre 2012. Lo stabilisce l’Inail nella circolare n. 56/2013 chiarendo l’operatività della nuova disciplina prevista dal Testo unico sulla sicurezza del lavoro (D.Lgs. n. 81/2008).
Cure rimborsabili.Con circolare n. 62/2012, sulla base del diritto previsto dal citato T.u. a favore degli infortunati di avere tutte le cure necessarie per recuperare l’integrità psicofisica, l’Inail ha disciplinato il rimborso a propria cura e a proprio carico delle spese sostenute dagli assistiti (inclusi dipendenti pubblici e lavoratori dell’ex Ipsema) per le prestazioni di tipo sanitario. L’Inail ha individuato le prestazioni rimborsabili – si tratta dei farmaci di fascia C, dagli ansiolitici agli antibiotici, passando per pomate e antidolorifici –limitandone tuttavia il diritto agli infortuni e alle malattie professionali con la conseguenza (e limitatamente al periodo) dell’inabilità temporanea assoluta al lavoro. Ai fini del rimborso l’Inail stabiliva la necessità della produzione, a cura del lavoratore, d’idonea prescrizione medica, nonché dello scontrino attestante l’acquisto del farmaco con indicazione del codice fiscale dello stesso lavoratore e del codice ministeriale del prodotto.Con successiva nota del 5 dicembre 2012, l’Inail stabiliva che le richieste di rimborso potevano essere presentate unicamente con riferimento agli infortuni verificatisi e alle malattie professionali denunciate a partire dal 13 novembre 2012, data di pubblicazione della circolare n. 62/2012, in attesa di chiarimenti richiesti all’avvocatura generale.
Dal 13 novembre 2012.Restava dunque da chiarire se la predetta data (13 novembre 2012) avesse valore solo di riferimento temporale per presentare le domande ovvero anche di riferimento per gli eventi che ammettono alla tutela (accadimento infortuni e denunce malattie professionali). Nella circolare n. 56/2013 l’Inail chiarisce che il 13 novembre 2012 rappresenta la data a partire dalla quale vige la nuova disciplina, così che ne derivano due precisazioni. Prima di tutto, quanto al diritto, ne deriva che possono avvalersi del rimborso dei medicinali tutti i lavoratori che si sono infortunati o hanno denunciato la malattia professionale:a) dal 13 novembre 2012 in poi (ovviamente per il tempo di inabilità temporanea assoluta); b) prima del 13 novembre 2012 se (e solo se) al 13 novembre 2012 versavano in stato d’inabilità temporanea assoluta.In questo modo, dunque, l’Inail ha voluto evitare la possibile disparità di trattamento tra lavoratori per i quali l’evento si fosse verificato dopo il 13 novembre 2012 (ammessi al rimborso) e lavoratori per i quali, invece l’evento (magari anche molto più grave e, quindi, maggiormente meritevole di tutela) sia occorso prima della predetta data e che sarebbero dovuti restare fuori dalla possibilità di ottenere il rimborso. In secondo luogo, quanto all’operatività della nuova disciplina, dalla circolare n. 56/2013 dell’Inail ne deriva che i lavoratori aventi diritto al rimborso possono presentare domanda dal 13 novembre 2012, ciò significando che le date della prescrizione medica del farmaco e dello scontrino fiscale (documenti necessari a comprovare la spese) devono ricadere in epoca successiva alla predetta data.
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