lunedì 10 ottobre 2016
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Il permesso di soggiorno per “attesa occupazione” può essere rinnovato. Il cittadino straniero, infatti, può chiederne il rinnovo a patto di aver raggiunto un buon livello d’inclusione sociale e di essere in possesso di un certo reddito, anche solo potenziale, suo o dei familiari. A stabilirlo è il ministero dell’interno con la nota prot. 40579/2016.Dopo la riforma del lavoro Fornero (legge n. 92/2012), il lavoratore straniero in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perda il lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e, in ogni caso, (eccezione fatta per il permesso di soggiorno per lavoro stagionale), per un periodo di almeno un anno. In tal caso è concesso un permesso di soggiorno c.d. “per attesa occupazione”, il cui periodo di validità, come detto non inferiore a un anno, può essere aumentato in una sola ipotesi: qualora il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito eventualmente percepita dal lavoratore (Naspi ad esempio) abbia durata maggiore. In questa ipotesi, il permesso avrà durata pari a quella di percezione del sostegno al reddito. Secondo il ministero dell’interno, nel prevedere un termine di validità minima al permesso di soggiorno per attesa occupazione (“un periodo non inferiore a un anno”), la nuova disciplina non ha voluto porre limiti all’eventuale rinnovo del titolo, rendendo possibile, quindi, anche la richiesta di rinnovo nelle annualità successive alla prima concessione da parte del lavoratore interessato.Ai fini del rinnovo, spiega il ministero, le Questure devono valutare caso per caso la situazione del lavoratore richiedente, facendo attenzione ai legami familiari, al numero di anni passati in Italia e a eventuali precedenti penali (cioè il livello di “inclusione sociale” e d’integrazione che ha raggiunto). In secondo luogo, devono verificare la presenza di un reddito minimo uguale a quello previsto per i ricongiungimenti, cioè non inferiore all’importo dell’assegno sociale (pari a poco meno di 5.900 euro annui) aumentato del 50% per ciascun familiare. Per valutare tale requisito reddituale, ricorda il ministero, “si potrà tenere conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente”, nonché quanto stabilito dalla recente sentenza del Consiglio di stato (sentenza n. 2730/2016) il cui dispositivo, spiega il ministero, nel ribadire che la valutazione sul reddito deve aver luogo anche sotto il profilo prognostico, enuncia taluni, specifici, criteri in base ai quali, l’autorità amministrativa, deve compiere la prognosi. In particolare, è detto che si deve tener conto “... della natura del contratto di lavoro, valutando se si tratti di contratto full-time o part-time, considerando in tal caso quante siano le ore lavorative, se si tratti di contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato, prendendo in considerazione in tale ultimo caso la sua durata, al fine di compiere una prognosi sull’idoneità del contratto di lavoro a produrre un reddito corrispondente al limite previsto dall'ordinamento ...”. In altre parole, ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, oltre a valutare quanto già guadagna lo straniero, le Questure devono fare la previsione di quanto guadagnerà basandosi su durata, orario e retribuzione previsti dal contratto di lavoro.
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