mercoledì 18 maggio 2011
Operativo presso l’Inail, erogherà una prestazione aggiuntiva collegata alle patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto e alla fibra “fiberfrax”.
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Operativo il Fondo vittime per l’amianto. Istituito presso l’Inail erogherà una prestazione aggiuntiva a chi è già titolare di una rendita dell’Inail, collegata alle patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto e alla fibra “fiberfrax”. Nei casi di premorte, la nuova prestazione andrà agli eredi dei lavoratori. A stabilirlo è stato il decreto ministeriale n. 30/2011, in vigore il 13 aprile, su cui l’Inail ha fornito le istruzioni operative con la circolare n. 32/2011.Il nuovo fondo, previsto dalla legge n. 244/2007 (attuazione Protocollo Welfare 2007), disciplina l’erogazione di una prestazione in misura percentuale della rendita Inail. La prestazione è erogata d’ufficio, da parte dell’Inail, in due acconti e un conguaglio. A decorrere dall’anno 2011, la misura del primo acconto è pari al 10% dell’importo di ciascun rateo di rendita; mentre il secondo acconto è erogato fino a esaurimento delle risorse disponibili del fondo in un’unica soluzione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento. Il conguaglio, infine, è corrisposto entro sei mesi dalla fine dell’esercizio successivo a quello in cui è stato erogato il primo acconto. Per gli anni 2008, 2009 e 2010 la prestazione è erogata in unica soluzione: per gli anni 2008 e 2009 nella misura, per ciascun anno, del 20% della rendita entro il 31 dicembre 2011; per l’anno 2010 nella misura del 15% della rendita entro il 30 giugno 2012. L’onere di finanziamento del fondo, a carico delle imprese, è determinato in dieci milioni di euro annui per il 2008 e per il 2009 e in sette milioni e 330 mila euro a decorrere dal 2010. A tali oneri è previsto si provveda con un’addizionale ai premi versati all’Inail e al soppresso Ipsema, individuate con riferimento allo svolgimento delle attività lavorative che hanno comportato il riconoscimento dei benefici per esposizione all’amianto. Le imprese tenute al versamento dell’addizionale sono, in base al principio di mutualità, quelle che attualmente svolgono le stesse attività lavorative che hanno comportato il riconoscimento dei benefici per un numero di lavoratori uguale o superiore a due mila soggetti.  L’addizionale sui premi ordinari per gli anni 2008, 2009 e 2010 sarà applicata a tutti i premi dovuti, ancorché non versati, relativi alle imprese classificate alle voci di tariffa e alle categorie naviglio del settore marittimo individuate dal regolamento. Per garantire la tempestiva alimentazione del Fondo, funzionale al pagamento delle prestazioni aggiuntive entro le scadenze previste dal regolamento, l’Inail procederà a determinare e a richiedere l’importo complessivamente dovuto per gli anni 2008 e 2009, mediante l’invio di specifica lettera. Il versamento dell’addizionale andrà effettuato con le ordinarie modalità di pagamento attualmente previste. Successivamente, e con analoghe modalità, l’Inail procederà alla richiesta dell’addizionale per l’anno 2010. Per quanto riguarda l’addizionale dovuta il 2011, l’Inail richiederà il pagamento dell’integrazione della rata di premio per l’anno in corso, mediante l’invio di specifica richiesta, gestita a livello centrale, secondo le modalità previste per la riscossione dell’addizionale 2008, 2009 e 2010. La regolazione andrà operata dai datori di lavoro e dalle imprese d’armamento in sede di autoliquidazione 2012. Infine, a decorrere dal 2012 l’addizionale sarà versata con l’autoliquidazione annuale dei premi.
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