mercoledì 2 febbraio 2011
Con l'accordo sottoscritto il 1° dicembre 2010 tra Aran e sindacati, il termine per la trasformazione del tfs o buonuscita in tfr finalizzata all’adesione alla previdenza integrativa, è stato prorogato al 31 dicembre 2015.
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Sei un dipendente pubblico e stai pensando di farti una pensione integrativa? È un’ottima idea! Ma se sei in regime di buonuscita (assunti prima del 31 maggio 2000) hai meno libertà di scelta e di azione. La tua liquidazione, infatti, non puoi investirla in ogni fondo pensione, ma soltanto in quello negoziale. E questo significa che non potrai mai decidere di versarla in un fondo pensione bancario oppure assicurativo (in un Fip, per esempio). L’impasse scaturisce dal fatto che l’opzione per la trasformazione del tfs (trattamento di fine servizio o buonuscita) in tfr (trattamento fine rapporto), opzione propedeutica per i dipendenti pubblici alla destinazione della liquidazione alla previdenza integrativa, può essere esercitata unicamente nell’ipotesi di adesione a un fondo pensione collettivo (ad esempio fondo Espero per la scuola). La precisazione è dell’Inpdap che ha così dato riscontro alle numerose richieste di chiarimento dei dipendenti pubblici i quali, avendo fatto adesione a forme pensionistiche complementari individuali (fondi aperti, Fip, piani individuali di previdenza), avevano intenzione di destinarvi anche (parte o tutta) la buonuscita. L’Inpdap nega la possibilità perché, spiega, vietata dalla normativa vigente. Il problema è legato alle risorse finanziarie: quella dei pubblici dipendenti (ma lo stesso discorso vale per tfs e tfr), infatti, è una “buonuscita virtuale”, una buonuscita cioè che non esiste concretamente (come somma di denaro) ma solo contabilmente, per poi concretizzarsi all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro. La stessa tecnica è stata usata per la previdenza integrativa ma limitatamente alle adesioni fatta a fondi pensione collettivi. In tal caso, quindi, il versamento della liquidazione (dopo la trasformazione in tfr) avviene solo virtualmente, nel senso che viene solo contabilizzato ma non effettuato monetariamente. In conclusione, l’Inpdap afferma che l’opzione per la trasformazione del tfs (buonuscita) in tfr (funzionale alla destinazione del tfr a previdenza complementare) è possibile solo contestualmente all’adesione a un fondo pensione negoziale e non anche all’atto di iscrizione a una forma pensionistica individuale.Prorogato al 2015 il termine per l’opzione. A proposito di opzione per il tfr (finalizzata all’adesione alla previdenza integrativa), vale la pena di ricordare che, con accordo sottoscritto il 1° dicembre 2010 tra Aran e sindacati, il termine per la trasformazione del tfs o buonuscita in tfr finalizzata all’adesione alla previdenza integrativa, è stato prorogato al 31 dicembre 2015. L’accordo rettifica ed aggiorna il termine fissato dall’accordo quadro del 29 luglio 1999, poi prorogato al 31 dicembre 2005 (dall’accordo 8 maggio 2002) e infine al 31 dicembre 2010 (dall’accordo 2 marzo 2006). L’opzione interessa i dipendenti in servizio al 31 dicembre 1995 e quelli assunti dal 1° gennaio 1996 al 30 maggio 2000 i quali, infatti, possono richiedere la trasformazione dell’indennità di fine servizio comunque denominata in tfr per la previdenza integrativa. Chi è stato assunto dal 31 maggio 2000 è già in regime di tfr.
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