lunedì 5 febbraio 2018
Ecco tutte le norme per chi parteciperà in qualità di presidente o scrutatore alle politiche del 4 marzo
Riposi e permessi retribuiti per gli addetti ai seggi
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Per lo svolgimento delle prossime elezioni i ministeri dell’Interno e dell’Istruzione hanno disposto la chiusura delle scuole che ospiteranno i seggi elettorali dal pomeriggio di venerdì 2 marzo fino a martedì 6 marzo per l’intera giornata. Alcune variazioni potranno essere apportate per le elezioni regionali nel Lazio e nella Lombardia. A seguito delle disposizioni ministeriali si sta ora formando un piccolo esercito di presidenti, segretari, scrutatori e rappresentanti di lista per le oltre 60 mila sezioni distribuite sul territorio nazionale, con il compito di approntare i locali, le schede, i registri, e garantire l’esercizio del voto durante la giornata di domenica 4 marzo.

Le lavoratrici e i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, a tempo determinato o indeterminato, che saranno nominati o incaricati per il servizio alle elezioni, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro e a veder calcolate come normale attività lavorativa le giornate dedicate alle operazioni di voto e di scrutinio. In pratica, spetta la piena retribuzione corrispondente, secondo l’importo dovuto in base al contratto collettivo di categoria, con i contributi pensionistici obbligatori, e quindi senza alcun danno o perdita sulla futura pensione. Poiché la loro assenza dal posto di lavoro è considerata già lavorata e retribuita, il datore di lavoro non può richiedere o pretendere prestazioni aggiuntive durante le giornate delle operazioni, anche se l’orario impegnato per le elezioni si presenta compatibile con il normale orario lavorativo. Tipico esempio è quello di una colf che nella mattinata di sabato 3 marzo potrebbe dedicarsi ai servizi per la casa e nel pomeriggio essere impegnata per le operazioni preliminari all’apertura del seggio. Riposi obbligatori.

Secondo la legge 69/1992 i giorni festivi (quest’anno domenica 4) e quelli non lavorativi (sabato 3 solo per chi osserva la settimana corta) possono essere compensati con una quota aggiuntiva sulla retribuzione oppure con riposi compensativi (non monetizzabili) da concordare con il datore di lavoro, tenendo conto anche delle esigenze di servizio. Tuttavia il successivo decreto 66/2003 sulla riforma dell’orario di lavoro impone che il lavoratore goda, con immediatezza, di un effettivo riposo dopo sei giorni lavorativi, oppure dopo cinque giorni se fa la settimana corta. Inoltre, la giornata impegnata nel seggio è considerata per intero dalle ore 0 alle ore 24, per cui le operazioni di scrutinio che eventualmente si protraggono nel giorno seguente, anche di un solo minuto, danno diritto ad una ulteriore giornata retribuita e al relativo recupero.

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