mercoledì 9 febbraio 2011
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Decide l’assistito chi ha diritto ai permessi della “104”. Con un’autocertificazione, infatti, è ora il familiare disabile a dovere attestare (scegliere) da quale congiunto farsi assistere, se in famiglia ci sono più familiari, lavoratori dipendenti, e pertanto tutti con potenziale diritto ai giorni di permesso mensile. A stabilirlo è stato l’Inps che ha previsto questa procedura per le richieste in essere al 24 novembre 2010, data d’entrata in vigore del “collegato lavoro”, la legge n. 183 che ha riformato la disciplina dei permessi per assistenza di cui alla legge n. 104/1992. A tal fine l’istituto di previdenza sta inviando una lettera-richiesta con l’autocertificazione che, una volta compilata e sottoscritta dal disabile assistito, andrà restituita (all’Inps) entro il prossimo 31 marzo. La legge n. 183/2010 ha riformato la disciplina dei permessi mensili per assistenza a familiari affetti da disabilità in situazione di gravità, disciplinati dall’articolo 33 della legge n. 104/1992. I permessi sono di tre giorni mensili e possono essere fruiti dai lavoratori dipendenti, del settore pubblico e di quello privato. L’entrata in vigore delle nuove norme è stata il 24 novembre 2010; in riferimento alle domande pendenti a tale data (cioè non ancora istruite), l’Inps aveva anticipato che le avrebbe riesaminate se presentate da (1) parenti e affini di terzo grado e/o (2) da più familiari (circolare n. 155/2010). Adesso dunque è giunto il momento di sistemare le partite. La prima situazione riguarda i permessi richiesti da parenti e affini di terzo grado del disabile. In linea di principio sono familiari che, dal 24 novembre 2010, non hanno più diritto ai permessi mensili, salvo qualora «i genitori o il coniuge della persona con handicap…abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti». La seconda situazione riguarda la richiesta dei permessi da parte di più familiari, perché prestano alternativamente assistenza al disabile: dal 24 novembre 2010, il diritto ai permessi «non può essere riconosciuto a più di un lavoratore». Per entrambe le situazioni, l’Inps stabilisce di sospendere i provvedimenti in atto al 23 novembre 2010 (giorno precedente l’entrata in vigore della legge n. 183/2010) e di inviare agli interessati una lettera in cui richiedere una dichiarazione atta a verificare la sussistenza dei requisiti per la fruizione dei permessi. In particolare, nel caso di parente o affine entro il terzo grado che fruisce di permessi mensili, dovrà essere inviata al centro medico dell’Inps, in busta chiusa, tutta la documentazione sanitaria comprovante la patologia invalidante degli altri familiari (entro il secondo grado); e dovrà pure essere autocertificata (all’Inps) la relazione di parentela con il familiare disabile. Mentre, se la situazione è relativa alla presenza di più familiari che fruiscono alternativamente di permessi mensili, deve essere il familiare disabile (cioè colui che è assistito) a presentare (sempre all’Inps) un’autodichiarazione in cui risulti la scelta del lavoratore (familiare) da cui vuol farsi assistere e, quindi, a cui riconoscere il diritto ai permessi (l’altro o, se più di uno, gli altri lavoratori familiari riceveranno dall’Inps il diniego di autorizzazione ai permessi).Tutte le predette dichiarazioni andranno inviate all’Inps entro il prossimo 31 marzo; in mancanza, l’Inps invierà una comunicazione di cessazione del provvedimento di autorizzazione ai permessi con effetto dal 24 novembre 2010.
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