martedì 12 marzo 2013
COMMENTA E CONDIVIDI
E' retribuito, con oneri a carico dell’azienda, il congedo per cure a favore dei lavoratori invalidi introdotto dalla riforma dei congedi del 2011 (dlgs n. 119 in vigore dall’11 agosto 2011). Lo ha precisato il ministero del lavoro nell’interpello n. 10/2013, spiegando che la previsione normativa secondo cui occorre fare riferimento al “regime economico delle assenze per malattia” si riferisce in parte soltanto al trattamento della malattia, ossia alle modalità di calcolo dell’indennità economica da riconoscere al lavoratore in congedo e non, invece, al trasferimento degli oneri a carico dell’Inps.
Il congedo per cureIl congedo per cure è riconosciuto ai lavoratori mutilati e invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento. Dà diritto ad assentarsi dal lavoro nel corso di ogni anno, anche in maniera frazionata, per un massimo di 30 giorni. Il congedo non rientra nel periodo di comporto (quel periodo massimo di assenza per malattia, trascorso il quale l’azienda è legittimata a licenziare il lavoratore) ed è concesso dall’azienda a domanda del dipendente in possesso dei previsti requisiti.
I consulenti chiedono, il ministero rispondeIl ministero fornisce i chiarimenti in risposta all’Ordine dei Consulenti del lavoro, il quale aveva posto due questioni in merito alla disciplina del congedo per cure: se l’indennità da riconoscersi ai lavoratori per le assenze dovesse essere posta a carico del datore di lavoro ovvero dell’Inps, attesa la previsione del rinvio al regime economico delle assenza per malattia; se fosse stato possibile considerare, nel caso di fruizione frazionata del congedo, le assenze come unico episodio morboso di carattere continuativo, ai fini del calcolo del trattamento economico.
Il trattamento economico
Per il periodo di fruizione del congedo per cure, il lavoratore ha diritto a percepire un trattamento economico calcolato in base al regime economico delle assenze di malattia. In merito a quest’ultimo regime economico, il ministero ha ricordato che la corte di cassazione aveva già riconosciuto, prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina (avvenuta, come detto, l’11 agosto 2011), la sussistenza del nesso eziologico tra l’assenza del lavoratore e la presenza di uno stato patologico in atto, stato quest’ultimo subordinato al relativo accertamento da parte di medico della struttura sanitaria pubblica e ritenendo, pertanto, che l’assenza giustificata con la fruizione del congedo per cure fosse riconducibile all’ipotesi di malattia ex articolo 2110 del codice civile, con conseguente diritto al corrispondente trattamento economico. Tuttavia, il ministero ritiene che la nuova normativa recepisca solo a metà l’orientamento giurisprudenziale con la conseguenza che l’indennità deve essere calcolata secondo il regime economico delle assenze per malattia, ma essa continua ad essere sostenuta comunque dal datore di lavoro e non dall’Inps, in linea con l’interpretazione della precedente disciplina.
La fruizione frazionataCon riferimento al secondo quesito, che chiedeva se fosse stato possibile considerare, nel caso di fruizione frazionata del congedo, le assenze come unico episodio morboso di carattere continuativo ai fini del calcolo del trattamento economico, il ministero risponde affermativamente: la fruizione frazionata dei permessi, pertanto, è da intendere come un unico e solo episodio morboso di carattere continuativo.
© Riproduzione riservata
COMMENTA E CONDIVIDI

ARGOMENTI: