martedì 27 settembre 2016
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Pensioni piene alle giovani vedove di coniugi ultrasettantenni, passati a miglior vita prima dei dieci anni di matrimonio. Con sentenza n. 174/2016, infatti, la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale la norma della Manovra estiva 2011, cosiddetta «anti-badanti», che tagliava la pensione al coniuge superstite nell’ipotesi di matrimonio a tarda età (oltre 70 anni quello più anziano). Con circolare n. 178/2016, l’Inps ha annunciato il ripristino delle originarie misure delle pensioni. Vediamo di cosa si tratta.Con la sentenza n. 174, depositata il 15 luglio 2016, la Corte costituzionale ha messo la parola fine alla norma c.d. «anti-badanti», risalente alla Manovra estiva del 2011 (legge n. 111/2011), in virtù della quale le pensioni liquidate soltanto al “coniuge superstite”, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, erano soggette a una riduzione qualora il coniuge deceduto (quello che dava il diritto alla pensione al superstite) avesse contratto matrimonio a un’età superiore a 70 anni e la differenza d’età tra i coniugi era superiore a 20 anni o il matrimonio era stato contratto per un periodo di tempo inferiore ai 10 anni. La decurtazione non c’era solo in presenza di figli minori, studenti o inabili. La misura era detta “anti-badanti”, perché ripercuoteva i suoi effetti specie sui matrimoni “combinati” tra vecchietti italiani e giovani straniere, spesso conosciute in virtù di rapporti di assistenza (colf, badanti). La norma riduceva la pensione di reversibilità in misura dipendente dalla durata dell’unione matrimoniale: •    se gli anni di matrimonio risultavano essere stati (almeno) 10, non c’era alcuna riduzione; •    se gli anni di matrimonio risultavano meno di 10, la pensione di reversibilità era soggetta a un taglio del 10% per ogni anno che manca al limite dei dieci anni.Ad esempio, per il matrimonio tra un 70enne e una 40enne contratto 8 anni prima della morte del 70enne, la giovane 40enne aveva diritto ad una pensione di riversibilità ridotta del 20 per cento (rispetto alle misure ordinarie), perché mancavano due anni al decennio di matrimonio. Per effetto della sentenza, ha spiegato l’Inps nella circolare n. 178/2016, la decurtazione cessa di trovare applicazione a decorrere dal 16 luglio 2016, che è il giorno successivo a quello della pubblicazione della sentenza della corte costituzionale. Di conseguenza, le pensioni che sono state e che verranno richieste a partire da tale data vengono esaminate dall’Inps secondo gli ordinari criteri, senza cioè più considerare la tagliola «anti-badanti»: la quota di pensione di reversibilità (nel caso il coniuge passato a miglior vita già era pensionato) ovvero la quota di pensione indiretta (nel caso il coniuge trapassato ancora non era pensionato) spettante al coniuge superstite è pari al 60% della pensione già liquidata o che sarebbe stata liquidata al coniuge non più in vita. Stesso criterio, ha spiegato l’Inps, è applicato anche alle domande di pensione già presentate dai coniugi superstiti e ancora giacenti negli uffici, perché non ancora definite.Le pensioni ai superstiti liquidate secondo i criteri della norma «anti-badanti», ha aggiunto l’istituto di previdenza, sono ricostituite d’ufficio dal primo giorno del mese successivo alla morte del dante causa (cioè dall’origine, dalla prima liquidazione). Infine, per quanto riguarda le pensioni ai superstiti mai liquidate in base ai criteri della norma anti-badanti e che risultino eliminate, l’Inps ha spiegato che, in presenza di una domanda da parte degli interessati, potranno essere rideterminate secondo i criteri ordinarie. Attenzione; la domanda è soggetta ai limiti della prescrizione di dieci anni.
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