lunedì 19 aprile 2021
L'Autorità Anticorruzione mette in guardia dal rischio di penalizzazione per le realtà che hanno perso fatturato a causa del Covid e chiede l'applicazione di norme specifiche
L'Anac: consentire l'accesso alle gare di appalto alle imprese in crisi
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Evitare che le imprese già penalizzate dall'emergenza Covid, con calo di fatturato e commesse, siano penalizzate nelle gare pubbliche legate ai fondi europei del Next Generation Ue. L’Anac (Autorità Nazionale Anticorruzione) lancia un appello la predisposizione dei bandi, a normativa invariata, per facilitare la massima partecipazione delle imprese e favorire la crescita economica del paese. «Abbiamo voluto spronare le stazioni appaltanti ad utilizzare tutta la flessibilità consentita dal Codice dei contratti pubblici» ha detto il presidente Giuseppe Busia, illustrando le nuove indicazioni.«La crisi ha ridotto il fatturato delle imprese, e gli affidamenti pubblici non devono rappresentare un ostacolo, ma uno strumento per consentire loro di rialzarsi» ha spiegato Busia, sottolineando che «molto si può fare anche senza riforme normative e l'Anac intende usare tutte le leve a sua disposizione».

I suggerimenti dell'autorità Anticorruzione riguardano i requisiti di capacità economica finanziaria e di capacità tecnica. A causa dell'emergenza sanitaria acuni settori produttivi hanno avuto un calo drastico che può avere un impatto negativo sulla partecipazione alle gare future in quanto il fatturato minimo annuo è uno degli elementi che le stazioni appaltanti possono richiedere ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità economica e finanziaria delle imprese. L'Anac pertanto suggerisce alle stazioni appaltanti di valutare la necessità di richiedere la dimostrazione di tali requisiti tramite il possesso di un fatturato minimo annuo per il triennio precedente la gara che comprende gli anni 2020 e 2021. Qualora le stazioni appaltanti ritengano necessario richiedere la dimostrazione del fatturato minimo annuo, sarebbe opportuno che il valore del fatturato richiesto fosse inferiore a quello massimo consentito dalla norma, ossia al doppio dell'importo a base d'asta.

Per quanto riguarda invece la capacità tecnica delle imprese, l'Autorità, nel rilevare che la mancata erogazione dei servizi può avere un impatto anche sulla dimostrazione dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, ricorda che, per assicurare un livello adeguato di concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere nei bandi che «sarà presa in considerazione la prova relativa a forniture o a servizi forniti o effettuati più di tre anni prima», come previsto dal Codice dei contratti pubblici.

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