mercoledì 20 aprile 2011
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Nessuna disparità di trattamento tra gli insegnanti di diverse scuole sull’assistenza ai familiari disabili. Il congedo straordinario, infatti, spetta anche al personale dipendente di scuole elementari parificate e agli stessi lavoratori, inoltre, l’Inps deve riconoscere la contribuzione figurativa a prescindere dal fatto che risultino iscritti allo stesso Inps o ad altro istituto previdenziale (Inpdap). Lo ha precisato il ministero del lavoro nell’interpello n. 17/2011. I chiarimenti riguardano quei periodi di astensione dal lavoro per congedo parentale straordinario, finalizzato all’assistenza “a soggetti con handicap in situazione di gravità” (articolo 42, comma 5, del dlgs n. 151/2001). Durante tutto il periodo del congedo il lavoratore ha diritto ad una indennità economica pari all’ultima retribuzione e alla copertura previdenziale con contribuzione figurativa. L’Agidae (associazione gestori istituti dipendenti da autorità ecclesiastica) ha chiesto al ministero di sapere se il congedo straordinario e tutte le predette prestazioni siano riconoscibili pienamente pure al personale dipendente da istituti scolastici privati, le ex scuole parificate oggi divenute paritarie.Queste istituzioni scolastiche, ha spiegato il ministero, costituiscono enti di carattere privatistico e, pertanto, i contributi dei lavoratori da essi dipendenti vengono versati mensilmente all’Inps, sia per quanto concerne la tutela previdenziale (cioè per la pensione) che assistenziale (malattia, maternità, ecc.). Fanno eccezione le scuole elementari parificate, in virtù dell’obbligo di assicurare alla “cassa pensioni insegnanti" presso il ministero del tesoro poi confluita nell’Inpdap tutto il personale docente nonostante si tratti di dipendenti di datori di lavoro privati e non della pubblica amministrazione. Tuttavia, anche in tal caso, i contributi assistenziali (cosiddetta “contribuzione minore”) è previsto che vengano versati all’Inps al fine di garantire le relative indennità economiche ai lavoratori per gli eventuali episodi di malattia, di maternità e di disoccupazione, nonché i contributi figurativi.A partire dall’anno 2008/2009, ha aggiunto il ministero, le scuole elementari parificate sono state ricondotte nell’ambito delle scuole paritarie; in virtù di tanto, ora non è più previsto a loro carico l’obbligo dell’iscrizione all’Inpdap per il personale dipendente poiché c’è facoltà di opzione per l’Inps. In conclusione, il personale insegnante dipendente di scuole elementari parificate paritarie è assicurato contestualmente sia all’Inpdap per le prestazioni pensionistiche (contributi previdenziali) e sia all’Inps per le prestazioni di carattere assistenziale; tra queste ultime vi rientra pure l’indennità economica spettante per i periodi di astensione dal lavoro per congedo parentale straordinario. Secondo il ministero del Lavoro, questa disciplina consente di affermare che l’indennità economica per i periodi di astensione dal lavoro per congedo parentale straordinario, stante la sua natura assistenziale, deve essere erogata dall’Inps anche ai lavoratori iscritti ad altri fondi pensionistici: dunque anche al personale dipendente di scuole elementari parificate paritarie assicurato all’Inpdap. Di conseguenza, ha concluso il ministero, può sostenersi che pure la relativa contribuzione figurativa va riconosciuta sia a coloro che risultino iscritti all’Inps, sia ai lavoratori del settore privato che, attualmente, siano assicurati all’Inpdap ai soli fini del contributi pensionistici.
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