lunedì 20 aprile 2015
COMMENTA E CONDIVIDI
Buone notizie per i collaboratori a progetto. L’Inps, sulla base di un chiarimento del ministero del lavoro, riaprirà le pratiche relative alle indennità di disoccupazione (la loro si chiama una tantum) al fine di liquidarla anche ai collaboratori che presentino un anno pieno di contributi (cioè una situazione, in teoria, priva di periodi di disoccupazione). A tali collaboratori, che si sono visti recapitare il rigetto della domanda di disoccupazione, l’Inps procederà in autotutela a riconoscere l’indennità per almeno due mesi, anche se ai fini contributivi presentano tutto l’anno coperto dai contributi. L’indennità di disoccupazione una tantum, sostituita quest’anno dalla Dis-Coll, si rivolgeva ai collaboratori a progetto non titolari di reddito di lavoro autonomo, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata Inps, in presenza dei seguenti requisiti:•    aver operato in regime di mono-committenza; •    aver conseguito un reddito lordo non superiore a 20mila euro (dato relativo all’anno 2012, poi salito a 20.220 euro per l’anno 2013);•    avere avuto almeno due mesi di disoccupazione;•    avere avuto accreditate almeno tre mesi di contributi presso la Gestione Separata dell’Inps nell’anno di riferimento della disoccupazione (2012 o 2013);•    avere avuto accreditata almeno una mensilità di contributi presso alla Gestione Separata nell’anno successivo a quello di riferimento (nel 2013 per la disoccupazione dell’anno 2012 ovvero nel 2014 per la disoccupazione dell’anno 2013).La disciplina ha presentato alcuni problemi per via delle modalità di calcolo dell’indennità e del criterio di accredito contributivo della Gestione Separata. Infatti, in specifiche situazioni di reddito dei lavoratori, si sono evidenziate incongruenze e, di fatto, una non ragionevolezza nell’applicazione della tutela di reddito, poiché i collaboratori sono rimasti esclusi dal diritto all’una tantum pur in presenza di effettiva disoccupazione. Gli anni in questione sono il 2012 e 2013. Il criterio di accredito contributivo alla Gestione Separata prevede che al lavoratore sia riconosciuto l’anno pieno di accredito contributivo, a prescindere dagli effettivi mesi di lavoro, purché risulti versato un importo di contributi almeno pari a quello calcolato sul minimale di reddito vigente anno per anno: euro 14.930 per l’anno 2012 ed euro 15.357 per l’anno 2013. Poiché la condizione di reddito (20 mila euro per il 2012 e 20.220 per il 2013) è d’importo superiore al minimale di reddito (14.930 e 15.357), si sono verificati casi di collaboratori a progetto che, avendo conseguito un reddito compreso tra 14.930 e 20mila euro per il 2012 e tra 15.357 e 20.220 euro per il 2013, avevano tutti i mesi dell’anno coperti da contributi (anche in presenza di mesi di disoccupazione). Di conseguenza, in base al criterio di calcolo dell’indennità, è risultato un importo di una tantum pari a zero. Infatti, le modalità di calcolo prevedono l’erogazione di un’indennità pari al 7% del minimale annuo di reddito moltiplicato per il minor numero tra quello delle 'mensilità accreditate' l’anno precedente e quelle 'non coperte da contribuzione'.L’Inps ha provveduto ad evidenziare il problema al ministero del lavoro, il quale ha chiarito che, indipendentemente dalla copertura contributiva, per i co.co.pro. che hanno un reddito compreso tra il minimale e la soglia per il diritto alla prestazione, possa essere corrisposta l’indennità una tantum commisurata agli effettivi mesi di disoccupazione. In particolare, l’espressione “effettivi mesi di disoccupazione” va riferita ad almeno due mesi dal momento che, per il riconoscimento dell’indennità, è richiesto il periodo di disoccupazione “effettivo” ininterrotto di almeno due mesi e una prestazione lavorativa che non può quindi essere superiore a dieci mesi. Le indicazioni fornite dal ministero, rappresentando un’interpretazione della norma, vengono applicate in 'autotutela' e  in via retroattiva.
© Riproduzione riservata
COMMENTA E CONDIVIDI

ARGOMENTI: