martedì 11 gennaio 2011
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Dal 1° gennaio è in vigore la “riforma Sacconi” delle pensioni, contenuta nella legge n. 122 dello scorso anno. Diverse le novità che, a volerle sintetizzare, producono l’effetto di allungare di sei mesi, in media, l’attesa al lavoro prima dell’agognata pensione. E ciò, nonostante con le nuove regole non siano stati toccati neppure minimamente i requisiti di età e di contribuzione: il maggiore ritardo nell’erogazione del primo assegno di pensione, infatti, è conseguenza della nuova “finestra mobile”, valida sia per le pensioni di vecchiaia che per quelle di anzianità, e sia per i dipendenti del settore pubblico sia per quelli del settore privato. Un metodo figurativo (e psicologico?), dunque questo della finestra, per allungare in avanti l’età di pensionamento senza rimaneggiare il requisito anagrafico (età). Vediamo le regole per andare in pensione quest’anno.

 

La pensione di vecchiaia

Dal 1° gennaio si può andare in pensione di vecchiaia con almeno 20 anni di contributi (pari a 1.040 settimane) e un’età di 65 anni per gli uomini, di 60 anni per le donne del settore privato e di 61 anni per quelle del pubblico impiego. Per effetto della nuova “finestra mobile”, però, l’epoca di effettivo pensionamento (che fino all’anno scorso veniva posticipato di 4/6 mesi), slitta in avanti di 12 mesi se si è lavoratori dipendenti (la prima pensione quindi è intascata il 13mo mese successivo a quello di maturazione del diritto) ovvero di 18 mesi se si è lavoratori autonomi (commercianti, artigiani, ecc. con primo assegno di pensione intascato il 19mo mese successivo a quello di maturazione del diritto).

 

La pensione di anzianità

Dal 1° gennaio l’anzianità fa i conti con due novità: la nuova “quota” e la nuova “finestra mobile”. Fino al 31 dicembre è valsa la quota 95 per i lavoratori dipendenti e la quota 96 per gli autonomi (la “quota” è la somma di età e di contributi che dà diritto alla pensione); da quest’anno e fino al 31 dicembre 2012 le quote salgono, rispettivamente, a 96 per i lavoratori dipendenti e 97 per quelli autonomi. Questo vuol dire che i lavoratori dipendenti possono andare in pensione con un’età minima di 60 anni e almeno 36 anni di contributi o con un minimo di 35 anni di contributi e un’età di almeno 61 anni; e che i lavoratori autonomi possono andare in pensione con un minimo di età di 61 anni e una contribuzione di almeno 36 anni o con un minimo di 35 anni di contributi e un’età di almeno 62 anni. Inoltre, per via della nuova finestra mobile, l’effettiva epoca di accesso alla pensione slitta in avanti di 12 (dipendenti) ovvero di 18 mesi (autonomi).

 

La nuova “finestra mobile”

Si applica, come visto, sia ai lavoratori pubblici che a quelli privati e sia alla pensione di vecchiaia che di anzianità maturata dal 1° gennaio 2011. Per contro, invece, non si applica ai soggetti che hanno maturato il diritto a una pensione entro la fine del 2010. E non si applica neppure a coloro che, pur avendo maturato i requisiti di pensione entro il 31 dicembre 2010, accedano per la prima volta alla pensione nel corso del 2011. Infine, sono esclusi della nuova finestra mobile anche le lavoratrici che si avvalgono della misura sperimentale, operativa fino al 31 dicembre 2015, che dà la possibilità di accedere prima in pensione optando per le regole del sistema contributivo.

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