mercoledì 23 febbraio 2011
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I cittadini che devono restituire il “bonus incapienti” percepito nell’anno 2007 possono tirare un  respiro di sollievo: il rimborso riguarderà solo la quota dell’incentivo (150,00 euro a persona), senza alcuna maggiorazione a titolo di sanzioni ed interessi. Per aver diritto a questo risparmio, di circa 50 euro, tuttavia, devono presentare una domanda all’Agenzia delle entrate. La novità si apprende dal messaggio n. 3566/2011 dell’istituto di previdenza. Interessa i cittadini che abbiano ricevuto il bonus incapienti senza avervi diritto nell’anno 2007. Il bonus, si ricorderà, era destinato ai soggetti residenti in Italia che, nell’anno 2006, avevano avuto redditi inferiori a 50 mila euro e un’imposta netta Irpef pari a zero (da cui la dizione “incapienti”). A queste condizioni si aveva diritto a ricevere una somma una tantum di 150 euro da conteggiare, oltre che per se stessi, anche per ognuno degli eventuali familiari a carico (fiscale). Per esempio, il papà con moglie e due figli a carico avrà ricevuto 600 euro di bonus (150 per se stesso, 150 per la moglie e 150 per ognuno dei due figli) a condizioni soddisfatte di reddito (inferiore a 50 mila euro nell’anno 2006) e di “incapienza” (imposta netta Irpef pari a zero sempre nell’anno 2006). L’erogazione del bonus venne effettuata dall’Inps in maniera automatica, cioè senza richiesta da parte dei cittadini interessati. Dopo aver effettuato controlli, a molti pensionati e lavoratori, circa 50 mila, l’agenzia delle entrate ha spedito un invito a restituire i 150 euro incassati a dicembre del 2007 perché “indebitamente percepiti”. Infatti, dai controlli l’agenzia ha verificato che non sussistevano le condizioni per il diritto ai 150 euro. La somma da rimborsare, intanto, è lievitata a 192,90 euro, per via delle sanzioni e degli interessi. L’Inps, ente erogatore del beneficio, ha avviato un’indagine sul caso, consapevole di aver riconosciuto il bonus ai soggetti per i quali risultava nel 2006 (dagli archivi Inps) un’imposta netta pari a zero e che, però, le informazioni reddituali erano aggiornate a novembre 2007, quindi in parte incomplete, perché non integrate di eventuali conguagli o detrazioni. Alla fine, l'Agenzia delle entrate, in considerazione del fatto che gli istituti previdenziali hanno erogato il bonus fiscale in via automatica sulla base esclusiva delle informazioni in loro possesso, ha deciso di escludere il rimborso da ogni sanzione. A tal fine, però, è necessario presentare apposita istanza da formularsi sulla base del facsimile fornito dalla stessa Agenzia delle entrate (e riprodotto in pagina). L’esonero dall’applicazione di sanzioni, tuttavia, resta possibile limitatamente a quei pensionati che hanno ricevuto il bonus in via automatica e non hanno prodotto alcuna dichiarazione dei redditi (Unico o 730). L’ultimo limite, evidentemente, è dovuto in quanto la normativa stabiliva esplicitamente che coloro che avessero ricevuto il bonus erano tenuti a comunicare tempestivamente (entro i termini delle operazioni di conguaglio dell’anno 2008), l’eventuale non diritto: dichiarando, appunto, la non spettanza o restituendo l’incentivo con l’F24.
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