martedì 16 giugno 2015
COMMENTA E CONDIVIDI
Ultimi giorni per avvalersi del bonus assunzione di giovani in agricoltura. Scade a fine mese, infatti, il termine per assumere giovani tra i 18 e i 35 anni e fruire di un bonus da conguagliare con i contributi Inps d’importo fino a 5mila euro (assunzioni a tempo indeterminato) ovvero 3mila euro (assunzioni a termine). L’appuntamento va considerato soprattutto per le aziende interessate ad assunzioni a termine (nei campi, ad esempio, se ne fanno per le raccolte di uva, pomodori e altri prodotti), perché escluse dall’altro incentivo dell’esonero contributivo (che opera per le assunzioni effettuate fino al prossimo 31 dicembre e applicabile esclusivamente ai contratti a tempo indeterminato).Il bonus in scadenza si applica sulle assunzioni effettuate dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2015 di lavoratori d’età compresa tra 18 e 35 anni, che si trovino in una delle seguenti condizioni (ne basta una; non sono necessarie entrambe):•    siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;•    siano privi di diploma di istruzione secondaria di secondo grado.L’Inps (circolare n. 137/2014) ha precisato che la locuzione «giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni» include le persone che, al momento dell’assunzione, abbiano compiuto i 18 anni e non ancora i 35. Inoltre, in merito alla nozione di soggetto «privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi», ha aggiunto (con specifico riferimento ai lavoratori che hanno prestato attività lavorativa a tempo determinato, gli «Otd» nel settore agricolo) che sono da considerare “svantaggiati”, in quanto “privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”, coloro che non hanno prestato attività lavorativa nel semestre precedente l’assunzione e coloro che, pur avendo prestato attività lavorativa nel semestre precedente l’assunzione, hanno lavorato per un numero di giornate inferiore a 100 nei 12 mesi precedenti l’assunzione.Il bonus spetta sia sulle assunzioni a termine («Otd») sia su quelle a tempo indeterminato («Oti»), anche se fatte a tempo parziale. Nel primo caso, l’assunzione a termine deve avere questi requisiti:•    durata almeno triennale;•    garantire al lavoratore un periodo di occupazione minima di 102 giornate annue; •    essere redatto in forma scritta.L’incentivo è pari a 1/3 della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali per un periodo complessivo di 18 mesi. Sulle assunzione di «Oti», il bonus è corrisposto in un’unica soluzione dopo 18 mesi dalla data di assunzione; su quelle di «Otd», invece: sei mensilità dopo il primo anno di assunzione; sei mensilità dopo il secondo anno e altre sei mensilità dopo il terzo anno di assunzione. L’incentivo è fruibile dal datore di lavoro unicamente mediante compensazione con i contributi dovuti all’Inps. In ogni caso, l’importo annuale del bonus non può superare, per ciascun lavoratore agevolato, l’importo di 3mila euro per lavoratori «Otd» e 5mila euro per quelli «Oti». In caso di rapporto a tempo parziale il bonus è proporzionalmente ridotto. Il bonus è concesso a domanda, presentabile in via telematica a partire dal 10 novembre 2014. L’esito dell’ammissione o meno al beneficio è comunicato all’azienda da parte della sede Inps  competente.
© Riproduzione riservata
COMMENTA E CONDIVIDI

ARGOMENTI: