lunedì 11 aprile 2022
La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 1, comma 125, della legge n. 190/2014, nella parte in cui esclude i cittadini extra Ue ammessi in Italia a lavorare
L'Inps si adegua alla sentenza della Corte costituzionale

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Buone notizie per i cittadini stranieri neo-genitori. Possono richiedere all’Inps il riesame delle domande di assegno di natalità (cosiddetto bonus bebè), rigettate per la mancanza del requisito del «permesso di soggiorno di lungo periodo». Le domande ancora in istruttoria, invece, saranno accolte dall’Inps senza necessità di presentare nuova richiesta, a condizione che il richiedente sia titolare di carta di soggiorno, di permesso unico di lavoro per oltre sei mesi o di permesso di soggiorno per ricerca per oltre sei mesi.

Il bonus bebè

L’assegno di natalità è un assegno mensile destinato alle famiglie per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo. L’assegno è annuale e viene corrisposto ogni mese fino al compimento del primo anno di età o del primo anno d’ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione o affidamento preadottivo. La prestazione è stata vigente dal 2015 al 2021. A partire dal 2020, la sua misura è stata rimodulata con nuove soglie di Isee e può spettare, in applicazione del principio dell’accesso universale, nei limiti di un importo minimo, anche per Isee oltre la soglia di 40mila euro o anche in assenza dell’indicatore Isee. Queste le misure vigenti per gli eventi dello scorso anno:

in presenza di Isee non superiore a 7mila euro annui l’assegno di natalità è pari a 1.920 euro annui o 2.304 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, a 160 euro al mese (primo figlio) o 192 euro al mese (figlio successivo al primo);

se l’Isee è superiore a 7mila euro annui, ma non superiore a 40mila euro, l’assegno di natalità è pari a 1.440 euro annui o 1.728 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, 120 euro al mese (primo figlio) o 144 euro al mese (figlio successivo al primo);

qualora l’Isee sia superiore a 40mila euro l’assegno di natalità è pari a 960 euro annui o 1.152 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, 80 euro al mese (primo figlio) o a 96 euro al mese (figlio successivo al primo).

In relazione ai cittadini extra Ue, la disciplina richiedeva tra i requisiti la titolarità di permesso Ue per soggiornanti di lungo periodo. La Corte costituzionale, con sentenza n. 54/2022, ha dichiarato incostituzionali le norme istitutive del bonus bebè (risalenti all’anno 2015), nella parte in cui lo subordinano al fatto che i cittadini extracomunitari siano titolari di permesso per soggiornanti Ue di lungo periodo. In particolare, la Corte ha dichiarato illegittimo l’art. 1, comma 125, della legge n. 190/2014, nella parte in cui esclude dal diritto all’assegno i cittadini extra Ue ammessi in Italia a lavorare o ammessi a fini diversi dall’attività lavorativa, ma ai quali è consentito lavorare, in possesso di permesso di soggiorno. L’illegittimità opera anche sulle proroghe dell’assegno fino al 31 dicembre 2021.

Con messaggio n. 1562/2022, l’Inps ha spiegato che, alla luce delle novità prodotte dalla Corte costituzionale, le domande di assegno di natalità in fase di istruttoria sono accolte in presenza dei requisiti dettati dalla sentenza della Consulta. Le domande respinte, invece, potranno essere accolte, anche in autotutela, dietro istanza di riesame da parte degli interessati. Nulla può essere fatto per i rapporti esauriti in modo definitivo, per avvenuta formazione del giudicato o per altro evento.

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