lunedì 11 luglio 2011
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Lavoratrici autonome più tutelate sulle adozioni e sugli affidamenti. Artigiane e commercianti, ma anche colone, mezzadre e coltivatrici dirette, infatti, hanno diritto al congedo parentale (la vecchia astensione facoltativa) a prescindere dall’età del minore, purché non oltre il compimento di diciotto anni. Lo ha precisato il messaggio n. 13041/2011 dell'Inps, con cui l’ente di previdenza ha spiegato che l’eliminazione del limite dei dodici anni, operata dalla Finanziaria 2008, vale pure nei confronti dei lavoratori autonomi (non soltanto di quelli dipendenti).I chiarimenti interessano le lavoratrici autonome. Quindi lavoratrici quali artigiane, commercianti, imprenditrici agricole professionali, colone, mezzadre, coltivatrici dirette. Riguardano nello specifico i casi dell'adozione o dell'affidamento, ipotesi per le quali il Testo unico maternità (approvato dal dlgs n. 151/2011) riconosce(va) un periodo di congedo parentale della durata massima di tre mesi, da fruire entro un anno dall’ingresso in famiglia del minore a patto che lo stesso minore, all’atto dell'adozione o dell’affidamento, non avesse superato i dodici anni di età. Successivamente, la legge finanziaria per il 2008 ha eliminato il predetto limite dei dodici anni di età dal Tu maternità; di conseguenza, ha spiegato l’Inps, questo limite risulta non più applicabile sia riguardo ai lavoratori dipendenti sia riguardo alle lavoratrici autonome, alle quali il limite dei dodici anni era stato esteso per analogia con i lavoratori dipendenti. Pertanto, le lavoratrici autonome, madri adottive o affidatarie, hanno diritto al congedo parentale per un periodo di tre mesi entro un anno dall’ingresso del minore in famiglia a prescindere dall’età dello stesso (minore) all’atto dell’adozione o affidamento. Resta fermo, tuttavia, ha aggiunto l'Inps, che la fruizione del congedo non può andare oltre il compimento del diciottesimo anno di età del minore adottato/affidato.L'ente di previdenza, inoltre, ha precisato che riguardo all’indennità di maternità spettante sempre alle lavoratrici autonome in caso di adozione o affidamento, continuano a trovare applicazione i limiti di età del minore. Pertanto, la predetta indennità per i tre mesi successivi all’effettivo ingresso del minore in famiglia spetta a condizione che il minore stesso, all’atto dell’adozione o affidamento, non abbia superato i sei anni di età se trattasi di adozione o di affidamento nazionale, adottivo o non preadottivo, oppure i diciotto anni di età se si tratta di adozione o di affidamento preadottivo internazionale.

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