giovedì 10 ottobre 2013
​Recependo il Motu proprio del Papa e in accordo con i parametri internazionali, con la legge 18 in vigore da martedì vengono consolidati i poteri, le finzioni e le responsabilità dell'Autorità d'informazione finanziaria (di Mimmo Muolo)
COMMENTA E CONDIVIDI

La Città del Vaticano ha da martedì una nuova Legge, la numero 18, «recante norme in materia di trasparenza, vigilanza ed informazione finanziaria». In realtà queste stesse norme erano già in vigore dall’8 agosto per effetto di un decreto del Presidente del Governatorato. Ma ora sono state convertite in legge e dunque acquistano carattere di stabilità. La notizia è stata data ieri con un comunicato della Sala Stampa vaticana e il direttore, padre Federico Lombardi, ha fatto notare che «la nuova normativa costituisce un ulteriore importante passo nella direzione della trasparenza e vigilanza delle attività di natura finanziaria ed un contributo alla stabilità e integrità del settore a livello globale». Oggi, infatti, il processo di riforma delle norme nella Città del Vaticano (e nella Santa Sede, cui per volontà del Papa esse sono estese) è completato al 90 per cento.Dal punto di vista dei contenuti la Legge 18 rafforza l’attuale sistema interno di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo in linea con i parametri internazionali e, in particolare, con le Raccomandazioni del Gruppo di Azione Finanziaria (Gafi) e le rilevanti fonti dell’Unione Europea. Nella sua redazione, infatti, sono stati tenuti in debito conto i suggerimenti di Moneyval, l’apposita agenzia di esperti del Consiglio d’Europa.In particolare, la normativa consolida la disciplina esistente in materia di misure di prevenzione e contrasto del riciclaggio e finanziamento del terrorismo; di vigilanza e regolamentazione degli enti vaticani (Ior e Apsa, ad esempio) che svolgono professionalmente un’attività di natura finanziaria; di collaborazione e scambio di informazioni da parte dell’Autorità di Informazione Finanziaria (Aif) a livello interno (cioè con altre autorità vaticane e della Santa Sede) e internazionale (autorità analoghe di altri Stati, a condizioni di reciprocità e sulla base di protocolli di intesa); di misure contro i soggetti che minacciano la pace e la sicurezza internazionali; e di dichiarazione di trasporto transfrontaliero di denaro contante (dai 10mila euro in su).Una delle parti più innovative, ha fatto notare padre Lombardi, è quella che chiarisce e consolida le funzioni, i poteri e le responsabilità dell’Aif, cioè l’Autorità che nello Stato della Città del Vaticano ha appunto le funzioni di vigilanza contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, di informazione finanziaria e infine, come stabilito da Papa Francesco con il Motu Proprio dello scorso 8 agosto, la cosiddetta «funzione di vigilanza prudenziale». Quest’ultima attività, ha spiegato il portavoce vaticano, è l’equivalente dei poteri che, ad esempio, nella Penisola spettano alla Banca d’Italia nei confronti degli istituti bancari, al fine di controllare che la loro attività si svolga secondo le regole e che i clienti non abbiano a ricevere danni da eventuali cattive amministrazioni.«L’introduzione di questa peculiare funzione – spiega a tal proposito l’arcivescovo Dominique Mamberti, segretario per i rapporti con gli Stati, in un articolo distribuito ieri ai giornalisti – risponde ad una specifica raccomandazione della Divisione Moneyval del Consiglio d’Europa e la Legge 18 ne detta la disciplina stabilendo in proposito un diffuso potere di regolamentazione della materia da parte dell’Aif, nonché attribuendo alla stessa Autorità la vigilanza sul rispetto degli obblighi e la competenza in materia di sanzioni amministrative».Per quanto riguarda invece le misure contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, la normativa stabilisce quali sono i soggetti obbligati a tenerne conto, quali attività di valutazione dei rischi devono essere messe in atto e prescrive l’adeguata verifica delle controparti. La Legge disciplina inoltre il trasferimento internazionale dei fondi. «Particolare attenzione – ricorda Mamberti – viene dedicata alla segnalazione delle attività sospette, che i soggetti interessati sono tenuti ad effettuare nei confronti dell’Aif, che a sua volta le analizza e approfondisce». Nel caso di un «fondato sospetto» un rapporto viene inviato al Promotore di giustizia.

Un’altra novità riguarda le misure contro i soggetti che minacciano la pace e la sicurezza internazionali. A occuparsi della Lista è ora il Presidente del Governatorato, mentre la Segreteria di Stato (in passato competente) continua a svolgere un ruolo di essenziale coordinamento. Nei confronti dei soggetti iscritti nella lista scattano i divieti di fornitura di beni, risorse economiche e servizi finanziari. L’Aif dispone inoltre il blocco dei loro beni e risorse.

© Riproduzione riservata
COMMENTA E CONDIVIDI

ARGOMENTI: