lunedì 16 marzo 2020
Più garantita l’indipendenza degli organi giudiziari e dei magistrati, semplificazione e rafforzamento dell'organico.
La basilica di San Pietro

La basilica di San Pietro - Archivio Ansa

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Lo Stato della Città del Vaticano (Scv) ha una nuova Legge sull’ordinamento giudiziario. Papa Francesco l’ha promulgata oggi in sostituzione di quella stabilita nel 1987 da san Giovanni Paolo II. Il provvedimento, spiega una nota stampa che lo accompagna, “si inserisce sulla scia delle riforme normative in materia economico-finanziaria e penale, dovuta anche all’adesione a importanti convenzioni internazionali, e, al contempo, conserva e assicura la specificità del diritto vaticano che riconosce nell’ordinamento canonico la prima fonte normativa e il primo criterio di riferimento interpretativo”.

La Legge si compone di 31 articoli e, tra le altre cose, provvede a meglio garantire l’indipendenza degli organi giudiziari e dei magistrati che dipendono soltanto dal Papa che li nomina e sono soggetti alla legge, esercitando le loro funzioni con imparzialità e disponendo direttamente della polizia giudiziaria. La nuova legislazione poi esige specifici requisiti per la nomina dei magistrati che sono scelti tra professori universitari e comunque tra giuristi di chiara fama, con una comprovata esperienza, giudiziaria o forense, in ambito civile, penale o amministrativo.

Il provvedimento inoltre dispone una semplificazione del sistema giudiziario, e, al contempo, provvede ad un rafforzamento dell’organico del Tribunale, che viene aumentato di una unità, prevedendo inoltre un regime di tempo pieno ed esclusività per almeno uno dei giudici. La Legge infine presenta un capo autonomo per l’Ufficio del Promotore di Giustizia, ben distinto da quello riguardante il Tribunale e prevede una tipizzazione, finora mancante, dei possibili provvedimenti disciplinari a carico degli avvocati iscritti all’albo di quelli che possono esercitare la professione nel sistema giudiziario vaticano.

Anche nel nuovo ordinamento la Corte di cassazione, composta ordinariamente da tre porporati guidati dal prefetto della Segnatura Apostolica, “è la sola competente a giudicare, previo assenso del Sommo Pontefice”, i cardinali e i vescovi “nelle cause penali”.

In un articolo di commento scritto per L’Osservatore Romano, il presidente del Tribunale Giuseppe Pignatone, sottolinea che il Pontefice ha varato la riforma dell’ordinamento giudiziario con l’obiettivo di garantire magistrati indipendenti e di elevata professionalità, ponendo inoltre l’accento sul diritto di difesa.

"Uno dei criteri ispiratori del nuovo ordinamento - sottolinea Pignatone – è la convinzione che l’indipendenza dei magistrati e la loro capacità professionale sono condizioni indispensabili per ottenere quei risultati di giustizia indicati da Papa Francesco nelle sue premesse”. Così viene “affermato esplicitamente che i magistrati, pur dipendendo gerarchicamente dal Sommo Pontefice che li nomina, nell’esercizio delle loro funzioni sono soggetti soltanto alla legge e che essi esercitano i loro poteri con imparzialità”. Inoltre “vengono indicati specifici e rigorosi requisiti di professionalità”.

Pignatone poi evidenzia che "per soddisfare le esigenze così variegate dell’attività giudiziaria vaticana, pur in uno Stato di dimensioni assai ridotte, da un lato, si valorizzano le esperienze in campo civile, penale e amministrativo e, dall’altro, si richiede che almeno uno dei magistrati degli uffici di primo grado sia esperto di diritto canonico ed ecclesiastico”. Specifiche norme riguardano l’Ufficio del Promotore di giustizia, marcando così “la distinzione tra magistratura giudicante e requirente”.

Altra novità segnalata dal presidente del Tribunale vaticano è che il limite di età è portato da 74 a 75 anni, momento in cui devono essere date le dimissioni, che hanno efficacia con l’accettazione da parte del Papa. Un’altra modifica “significativa” è inoltre costituita dalla possibilità che il presidente della Corte di Cassazione, “possa integrare il collegio giudicante, costituito di regola da tre cardinali, con altri due giudici applicati".

"Ultimo punto che voglio sottolineare – scrive infine Pignatone - è l’attenzione al diritto di difesa che l’articolo 26 definisce ’inviolabile in ogni stato e grado del procedimento’, in coerenza con i principi del giusto processo e della presunzione di innocenza”.

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