giovedì 15 luglio 2010
La Congregazione della Dottrina della fede ha pubblicato oggi nuove norme sui "gravioribus delictis", i delitti più gravi, tra cui gli abusi sessuali che, spiega il portavoce della Santa Sede, padre Federico Lombardi, «prevedono in particolare procedure più rapide per affrontare con efficacia le situazioni più urgenti e gravi». Tra le novità: la prescrizione è stata portata da dieci a venti anni e l'abuso su persone con limitato uso di ragione è stato equiparato a quello sui minori. Introdotto il delitto di pedopornografia.
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La Congregazione della Dottrina della fede ha pubblicato oggi nuove norme sui "gravioribus delictis", i delitti più gravi, tra cui gli abusi sessuali. Le norme, spiega il portavoce della Santa Sede, padre Federico Lombardi, «prevedono in particolare procedure più rapide per affrontare con efficacia le situazioni più urgenti e gravi, e permettono l'inserimento di laici nel personale dei tribunali; portano la prescrizione da dieci a venti anni, equiparano l'abuso su persone con limitato uso di ragione a quello sui minori, introducono il delitto di pedopornografia». Dal 2001 a oggiNel 2001 – si legge nella nota vaticana – Giovanni Paolo II aveva promulgato il "Sacramentorum sanctitatis tutela" che attribuiva alla Congregazione per la Dottrina della Fede la competenza nell’ambito dell’ordinamento canonico su una serie di delitti particolarmente gravi, per i quali la competenza era precedentemente attribuita anche ad altri Dicasteri o non era del tutto chiara. La legge era accompagnato da una serie di Norme applicative e procedurali (le "Normae de gravioribus delictis"); dal 2001 ad oggi l’esperienza ha suggerito l’integrazione e l’aggiornamento delle Norme, per sveltire o semplificare le procedure e renderle quindi più efficaci, o per tener conto di nuove problematiche. Ciò è avvenuto principalmente grazie all’attribuzione da parte del Papa di nuove "facoltà" alla Congregazione per la Dottrina della Fede, che però non erano state integrate organicamente nelle "Norme" iniziali. E’ ciò che è ora avvenuto, nell’ambito appunto di una revisione sistematica di tali Norme.I "delitti gravissimi"I delitti gravissimi riguardano realtà centrali per la vita della Chiesa, cioè i sacramenti dell’Eucarestia e della Penitenza, ma anche gli abusi sessuali commessi da un chierico con un minore al disotto dei 18 anni di età. La vasta risonanza pubblica avuta negli anni recenti da quest’ultimo tipo di delitti ha attirato grande attenzione e sviluppato un intenso dibattito sulle norme e procedure applicate dalla Chiesa per il giudizio e la punizione di essi. «E’ giusto quindi – commenta ancora padre Lombardi – che vi sia piena chiarezza sulla normativa oggi in vigore in questo campo e che questa stessa normativa si presenti in modo organico, così da facilitare l’orientamento di chiunque debba occuparsi di queste materie». Un primo contributo di chiarificazione era stato dato poco tempo fa con la pubblicazione della "Guida alla comprensione delle procedure di base della Congregazione per la Dottrina della Fede riguardo alle accuse di abusi sessuali", ma le nuove Norme, approvate oggi,  offrono un testo giuridico ufficiale aggiornato valido per tutta la Chiesa.Le novitàSono previste procedure più spedite, come la possibilità di non seguire la "via processuale giudiziale" ma di procedere "per decreto extragiudiziale", o quella di presentare al Santo Padre in circostanze particolari i casi più gravi in vista della dimissione dallo stato clericale. C'è poi la possibilità di avere come membri del personale dei tribunali, o come avvocati o procuratori, non solo più sacerdoti, ma anche laici. E per svolgere tali funzioni non è più strettamente necessaria la laurea in diritto canonico. Importante anche il passaggio del termine della prescrizione da dieci a venti anni, restando sempre la possibilità di deroga anche oltre tale periodo. Significativa la equiparazione ai minori delle persone con limitato uso di ragione, e la introduzione di una nuova fattispecie: la pedopornografia, definita come "acquisizione, detenzione o divulgazione" compiuta da un membro del clero "in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, di immagini pornografiche aventi ad oggetto minori di anni 14". Si ripropone la normativa sulla confidenzialità dei processi, a tutela della dignità di tutte le persone coinvolte.La collaborazione con le autorità civiliUn punto che non viene toccato, mentre spesso è oggetto di discussione in questi tempi, riguarda la collaborazione con le autorità civili. Bisogna tener conto che le Norme ora pubblicate sono parte dell’ordinamento penale canonico, in sé completo e pienamente distinto da quello degli Stati. «A questo proposito – spiega padre Lombardi – si può tuttavia far notare quanto scritto nella già ricordata "Guida alla comprensione delle procedure…", che stabilisce che "va sempre dato seguito alle disposizioni della legge civile per quanto riguarda il deferimento di crimini alle autorità preposte"». Ciò significa che nella prassi proposta dalla Congregazione per la Dottrina della Fede occorre provvedere per tempo ad ottemperare alle disposizioni di legge vigenti nei diversi Paesi e non nel corso del procedimento canonico o successivamente ad esso.«La pubblicazione odierna delle Norme – conclude la nota della Sala Stampa vaticana – 'dà un grande contributo alla chiarezza e alla certezza del diritto in un campo in cui la Chiesa è fortemente impegnata oggi a procedere con rigore e con trasparenza, così da rispondere pienamente alle giuste attese di tutela della coerenza morale e della santità evangelica che i fedeli e l’opinione pubblica nutrono verso di essa, e che il Santo Padre ha continuamente ribadito».I delitti di altra naturaAlcuni passaggi delle Norme si riferiscono a delitti di altra natura (non si tratta di determinazioni nuove nella sostanza, quanto di inserimento di normative già vigenti, così da ottenere una normativa complessiva più ordinata e organica sui "delitti più gravi" riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede). Sono stati inseriti: i delitti contro la fede (eresia, apostasia e scisma), per i quali sono normalmente competenti gli Ordinari, ma la Congregazione diventa competente in caso di appello; la registrazione e divulgazione compiute maliziosamente delle confessioni sacramentali, sulle quali già era stato emesso un decreto di condanna nel 1988; l’attentata ordinazione delle donne, sulla quale pure esisteva già un decreto del 2007.
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