Santa Sede, maggiore trasparenza nei contratti pubblici
di Redazione
In un decreto della Segreteria per l’Economia le norme di attuazione del nuovo Regolamento degli appalti. Con una stretta sui potenziali conflitti di interesse

Continua sotto Leone XIV l’opera riformatrice promossa durante il pontificato di papa Francesco per una gestione economica sempre più trasparente e oculata delle strutture vaticane. Oggi nello specifico è stato pubblicato il Decreto generale esecutivo – firmato il 5 agosto dal prefetto della Segreteria per l’Economia, lo spagnolo Maximino Caballero Ledo – con il Regolamento di attuazione del motu proprio del 19 maggio 2020 riguardante le “Norme sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano” (modificato successivamente dal motu proprio “Per meglio armonizzare” pubblicato il 16 gennaio 2024).
Il Decreto, scrive Vatican News, «confermando gli obiettivi di trasparenza, controllo e concorrenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici […] e di parità di trattamento tra gli operatori economici e non discriminazione tra gli offerenti, favorisce la tempestività dell’azione amministrativa e l’attuazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità nel rispetto della Dottrina sociale della Chiesa».
Il Decreto è diviso in otto titoli e 52 articoli e definisce le modalità di applicazione del motu proprio “Per meglio armonizzare”, sull’aggiornamento del Codice degli appalti della Santa Sede, «frutto della collaborazione sinergica tra diversi enti vaticani, per una maggiore semplificazione delle procedure di approvvigionamento», sottolinea ancora Vatican News.
Il Regolamento prevede tra le altre cose una stretta per quanto riguarda i potenziali conflitti di interessi nell’aggiudicazione degli appalti o nell’acquisto di beni e servizi. Si legge per esempio all’articolo 2: «Non possono presentare offerta gli operatori economici che si trovino rispetto al Responsabile del procedimento o al progettista in una delle situazioni di incompatibilità» descritte dal Regolamento stesso, «o che gli abbiano prestato consulenza, anche a titolo gratuito, in ordine alla realizzazione dell’appalto, ad eccezione dei casi in cui tale consulenza sia avvenuta nella forma della consultazione pubblica che abbia coinvolto più imprese potenzialmente capaci di presentare un’offerta».
E all’articolo successivo: «Gli operatori economici offerenti dichiarano di impegnarsi, anche in nome e per conto degli altri operatori che partecipano congiuntamente alla procedura e per un periodo di cinque anni dall’aggiudicazione della stessa, a non assumere o stipulare contratti di collaborazione di qualunque genere, anche per interposta persona, con i dipendenti dell’Ente che ha bandito la gara, i quali abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Ente stesso oppure abbiano svolto il ruolo di Responsabile del procedimento, di Responsabile dell’Albo, di membro di Commissione giudicatrice, di membro del Comitato di valutazione, progettista o perito in relazione alla procedura stessa o siano stati dipendenti o incaricati professionali temporanei o professionisti esterni degli Organismi di vigilanza e di controllo della Santa Sede».
Il Regolamento mette ordine anche stabilendo sistematicamente che l’Apsa è l’ente di competenza degli acquisti mentre la Segreteria per l’Economia, quello di approvazione degli stessi.
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