giovedì 2 novembre 2017
Stretta sulle trascrizioni irrilevanti per le indagini, nasce reato di diffusione di comunicazioni fraudolente. Gentiloni: non leso diritto di cronaca. Orlando: limitato rischio fughe notizie
Il premier Paolo Gentiloni e il ministro della Giustizia Andrea Orlando

Il premier Paolo Gentiloni e il ministro della Giustizia Andrea Orlando

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Primo via libera del Consiglio dei ministri al decreto legislativo sulla riforma delle intercettazioni. Il decreto limita le trascrizioni di intercettazioni solo a quelle rilevanti per le indagini, regola per l'utilizzo dei virus-spia come il Trojan, consente l'utilizzo solo «brani essenziali» e quando «è necessario» nelle ordinanze di custodia cautelare e introduce un nuovo reato nel codice penale: la «diffusione di riprese e registrazioni di comunicazioni fraudolente», punito con la reclusione fino a 4 anni. Il testo, previsto da una delega contenuta nel ddl penale, passerà ora all'esame delle Commissioni parlamentari competenti per poi tornare a Palazzo Chigi per l'ok definitivo.

La riforma delle intercettazioni, su cui vari governi si sono applicati senza però riuscire a portarla a termine, «disciplina un uso più stingente senza ledere il diritto di cronaca», dice il premier Paolo Gentiloni, definendo l'approvazione del Cdm «una decisione importante» soprattutto per «il punto di equilibrio raggiunto»: non si limita l'uso delle intercettazioni, bensì «l'abuso». Soddisfatto anche il ministro delle Giustizia Andrea Orlando, per cui «i vincoli non restringono lo strumento di indagine, ma riducono il rischio delle fughe di notizie quando non sono legate a fatti penalmente rilevanti».

Ecco le nuove regole

Nove i punti salienti della riforma.

Diffusione fraudolenta di conversazione. È prevista la reclusione fino a 4 anni per «chiunque, al fine di recare danno all'altrui reputazione o immagine, diffonde con qualsiasi mezzo riprese audio o video, compiute fraudolentemente, di incontri privati o registrazioni, pur esse fraudolente, di conversazioni, anche telefoniche o telematiche, svolte riservatamente in sua presenza o alle quali comunque partecipa». Non c'è punibilità se la diffusione delle riprese o delle registrazioni è conseguente alla loro utilizzazione in un procedimento amministrativo o giudiziario o per l'esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca.

Divieto di trascrizione di ascolti irrilevanti. Il testo prevede il divieto di trascrizione «anche sommaria» delle «comunicazioni o conversazioni irrilevanti ai fini delle indagini, sia per l'oggetto che per i soggetti coinvolti». Nel verbale delle operazioni va indicato solo data, ora e dispositivo su cui la registrazione è intervenuta.

Archivio in mano ai pm. A conservare verbali e registrazioni sarà il pubblico ministero in un archivio e sarà sempre il pm entro giorni dalla conclusione delle operazioni a occuparsi del deposito di tutti gli atti, formando un elenco delle conversazioni rilevanti ai
fini di prova, che potranno subito essere esaminati - senza estrarne copia - dai difensori delle parti. Nel caso in cui vi sia un rischio
di «grave pregiudizio per le indagini», il giudice può autorizzare il pm a ritardare il deposito, ma non oltre la chiusura dell'inchiesta. I verbali e le registrazioni delle intercettazioni acquisite nel fascicolo di notizie di reato non sono coperti da segreto: il resto - le registrazioni non acquisite - sarà conservato nell'archivio del pm e sarà possibile chiederne la distruzione.

Sì all'uso di Trojan ma con regole definite. Il testo disciplina l'uso del captatore informatico: il virus-spia nei dispositivi elettronici portatili è consentito ai fini di intercettazione tra presenti in ambito domiciliare solo se si procede per i delitti di criminalità organizzata o terrorismo. Altrimenti, l'uso del Trojan in casa è limitato ai casi in cui vi è un'attività criminosa in atto.

Udienza stralcio solo come extrema ratio. Quanto alla cosiddetta udienza-stralcio, sarà il giudice, in camera di consiglio senza l'intervento del pm e dei difensori, a decidere sull'acquisizione delle intercettazioni indicate dalle parti, e potrà ordinare anche lo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. Quando sarà invece «necessario», la decisione del giudice verrà presa dopo un'udienza a cui pm e avvocati dovranno partecipare.

In atti solo brani essenziali. Per tutelare la riservatezza, pm e giudici, nelle richieste e nelle ordinanze di misure cautelari, riporteranno «ove necessario» solo i «brani essenziali» delle intercettazioni: una regola, questa, a cui devono ispirarsi anche le «informative di polizia giudiziaria».

Semplificazione intercettazioni per reati contro la Pa. Vengono semplificate le procedure per l'ascolto di conversazioni nel caso di gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. Ci devono essere gravi indizi di reato e le intercettazioni devono essere necessarie per procedere nelle indagini.

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